Cassazione Civile, Ordinanza n. 10744/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione del contratto di lavoro di un dipendente da una società a un'altra in data 1° luglio 2011. In appello è stata accertata la nullità della cessione per difetto del requisito di preesistenza di un'entità economica stabilmente e autonomamente organizzata nel ramo d'azienda cui il lavoratore era addetto, con conseguente prosecuzione del rapporto in capo alla società cedente. Il lavoratore aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno professionale, domanda respinta per difetto di prova della dedotta dequalificazione. La società cedente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nelle more ha raggiunto con il lavoratore una conciliazione sindacale con verbale del 19 marzo 2021, nel quale la società ha rinunciato al ricorso, accettato dal lavoratore, con compensazione delle spese. La società cessionaria ha resistito e ha anche chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere nei propri confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra la società ricorrente e il lavoratore e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha escluso ogni provvedimento sulle spese di giudizio, richiamando l'art. 92, ultimo comma, c.p.c., e ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Non risulta una decisione di merito sul motivo di ricorso, essendo la controversia definita transattivamente.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per affermare che, in presenza della conciliazione e della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non va adottato alcun provvedimento sulle spese, limitandosi a prendere atto della volontà delle parti in tal senso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, perché non ne ricorrono i presupposti in caso di definizione della lite per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono la controversia con conciliazione intervenuta in corso di cassazione e risulta la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte può limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare il merito dei motivi.
- La cessazione della materia del contendere, in presenza di accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, consente alla Corte di non adottare alcuna statuizione sulle spese di lite, limitandosi a dare atto della volontà espressa dalle parti.
- La definizione transattiva della lite può escludere il raddoppio del contributo unificato, quando manchi il presupposto processuale richiesto dalla disciplina speciale.
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