Cassazione Civile, Ordinanza n. 10778/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a un consorzio il pagamento di contributi, interessi e sanzioni relativi a somme dovute ai dipendenti di una cooperativa consorziata, in forza di responsabilità solidale nell'ambito di un rapporto di appalto/subappalto. Il consorzio ha opposto l'atto sostenendo, e i giudici di merito hanno accolto, che l'INPS fosse decaduto dal potere di far valere la pretesa per decorso del termine biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. In cassazione l'INPS ha dedotto: (1) che si dovesse applicare la disciplina speciale dell'art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006, e non l'art. 29 citato; (2) che la decadenza biennale non riguardasse gli enti previdenziali, per i quali varrebbe solo la prescrizione; (3) che comunque la decadenza fosse stata impedita dal verbale di accertamento ispettivo notificato nel 2011, atto stragiudiziale idoneo a rendere edotto l'obbligato della pretesa contributiva.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per novità della questione non dedotta ritualmente nei gradi di merito, accoglie il secondo motivo ritenendo che la decadenza biennale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applichi all'azione dell'ente previdenziale, ma solo alle domande dei lavoratori, e assorbe il terzo motivo. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame della pretesa contributiva e per le spese.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto
La decadenza biennale ivi prevista opera per le pretese retributive e contributive azionate dai lavoratori verso committente/appaltatore/subappaltatori, ma non si estende all'azione dell'ente previdenziale, che resta soggetta alla sola prescrizione.
art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006
La censura che invocava questa disciplina è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione; la Corte non ne ha quindi affrontato il merito.
art. 2964 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per sostenere che la decadenza può essere impedita anche da atti stragiudiziali idonei a rendere nota la pretesa.
art. 2966 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di impedimento della decadenza mediante atto non giudiziale.
art. 2967 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo insieme alle norme sulla decadenza; il motivo è rimasto assorbito.
art. 1676 c.c.
Evocato dall'INPS per evidenziare l'irrazionalità di una disciplina che consentirebbe ai lavoratori di agire oltre il biennio ma non all'ente previdenziale per i contributi.
art. 4 L. n. 1369/1960
Richiamato come precedente normativo a sostegno della tesi dell'INPS; la Corte osserva che la normativa previgente non consente una indebita commistione con la disciplina sopravvenuta.
art. 3 L. n. 1369/1960
Richiamato dalla Corte nel ricostruire l'evoluzione normativa della tutela nei rapporti di appalto/subappalto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
Richiamato per la disciplina transitoria che rende applicabile il precedente testo degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Ciascun motivo è stato prospettato come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, come modificato dal d.lgs. n. 251/2004 e dalla L. n. 296/2006
La Corte richiama il testo applicabile ratione temporis per affermare che il termine biennale non vale per l'azione dell'ente previdenziale.
Massime di principio
- La decadenza prevista per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori nei rapporti di appalto ha natura di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
- L'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi dovuti in via solidale dal committente non è soggetta al termine biennale di decadenza, ma al solo termine di prescrizione.
- L'autonomia del rapporto previdenziale e l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva impediscono di far discendere automaticamente dalla disciplina della tutela dei lavoratori una decadenza anche per l'ente pubblico creditore.
- Una questione non affrontata nella sentenza impugnata non può essere dedotta per la prima volta in cassazione senza allegare e indicare specificamente la sua rituale introduzione nei gradi di merito.
- L'applicazione indiscriminata della decadenza in materia di appalto/subappalto non può incidere in modo pregiudizievole sulla protezione assicurativa del lavoratore, che la disciplina intende rafforzare.
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