Cassazione Civile, Ordinanza n. 30627/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico di specializzazione geriatrica aveva dedotto di avere diretto e coordinato, nell'ambito di un progetto strategico di ricerca regionale denominato ALAMO, il Centro Alzheimer e il Centro Diurno Alzheimer, strutture che avrebbero proseguito l'attività anche oltre la scadenza del progetto. Egli chiedeva il riconoscimento della retribuzione di posizione o, in subordine, il risarcimento del danno e, poi, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività svolta senza adeguato compenso. Il Tribunale rigettava; la Corte d'appello accoglieva solo la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa per gli anni 2010-2014, condannando l'azienda sanitaria al pagamento di euro 20.000. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione deducendo: violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per difetto di sussidiarietà dell'azione, poiché il lavoratore avrebbe potuto agire in via ordinaria e non potrebbe usare l'arricchimento se la domanda principale è stata rigettata nel merito; violazione dell'art. 24, comma 3, e dell'art. 27 d.lgs. 165/2001 per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. per mancanza e mancata prova di arricchimento e depauperamento; omessa motivazione sui presupposti dell'azione. Il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale per un fatto storico asseritamente omesso ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'azienda sanitaria e rigettato il ricorso incidentale del lavoratore. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente la domanda di arricchimento senza giusta causa proposta dal dipendente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per gli esiti alterni; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente incidentale. È stato inoltre attestato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
L'azione generale di arricchimento è ammessa solo in presenza dei suoi presupposti e nel rispetto della sussidiarietà; non può essere utilizzata per conseguire un bene della vita già negato con il rigetto nel merito delle azioni tipiche precedentemente esperite.
La sussidiarietà impedisce l'azione di arricchimento quando l'ordinamento offre o ha offerto una diversa azione tipica che è stata rigettata nel merito per difetto di prova dei presupposti, e non solo quando essa sia improponibile ab origine.
L'onere di provare il depauperamento e il correlato arricchimento grava sull'attore che agisce per ingiustificato arricchimento; nella specie la sentenza impugnata non dava conto di tale prova.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico dirigenziale ha carattere onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, nonché gli incarichi comunque riconducibili all'ufficio, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva o della legge.
art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato insieme all'art. 24, comma 3, quale parametro del regime economico dei dirigenti pubblici.
art. 15 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992
È indicato come esempio di prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge e remunerate sulla base di appositi presupposti, in deroga al principio di onnicomprensività.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione, rigettando la domanda.
Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del soccombente nel ricorso incidentale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato attestato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento è proponibile solo in via realmente sussidiaria: è preclusa quando la pretesa principale tipica sia stata già esaminata e rigettata nel merito per difetto di prova dei suoi presupposti, poiché non può essere usata per ottenere indirettamente il medesimo risultato.
- Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico del dirigente è onnicomprensivo; quindi, per attività e incarichi riconducibili alle funzioni dirigenziali o comunque all'ufficio, non è dovuto un compenso ulteriore se non nei casi espressamente previsti da legge o contrattazione collettiva.
- Nell'azione di arricchimento senza causa l'attore deve allegare e provare sia il proprio depauperamento sia il corrispondente arricchimento del convenuto; la carenza motivazionale su questi elementi integra vizio decisivo.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., evitando il rinvio.
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