Cassazione Civile, Ordinanza n. 30612/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli per assenza ingiustificata dal 19 al 24 agosto 2019. La corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del recesso ritenendo che il quadro probatorio non consentisse di accertare integralmente i fatti contestati: era pacifico che il dipendente avesse chiesto due settimane di ferie, prima negate per iscritto e poi accordate verbalmente, mentre restava controversa la durata effettivamente autorizzata; il lavoratore aveva fruito di entrambe le settimane. La Corte territoriale aveva quindi qualificato la vicenda come fraintendimento tra le parti e aveva escluso la giusta causa, ravvisando sproporzione della sanzione e applicando la tutela indennitaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2119 c.c. e 32 CCNL Trasporti e logistica, sostenendo che la contrattazione collettiva prevedesse la sanzione espulsiva per assenza ingiustificata di almeno quattro giorni consecutivi e che tale tipizzazione dovesse essere recepita dal giudice; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2071 c.c., deducendo una valutazione sommaria delle prove; 3) violazione dell'art. 2109 c.c., sostenendo che, anche a fronte di ferie autorizzate per due settimane, il datore avrebbe potuto revocarle per esigenze organizzative e produttive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, perché diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che la proporzionalità della sanzione e la gravità della condotta sono valutazioni riservate al giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e della specifica non coerenza rispetto agli standard ordinamentali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare e aveva escluso la giusta causa, ritenendo non censurabile in cassazione la valutazione di proporzionalità compiuta dai giudici di merito e inammissibili le doglianze che miravano a una nuova lettura delle prove. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
primo comma, n. 3; primo comma, n. 5
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge e sul vizio motivazionale, precisando che non è consentita una rivalutazione del merito se non nei ristretti casi di omesso esame di un fatto decisivo o motivazione giuridicamente viziata.
La giusta causa è nozione legale che il giudice di merito integra alla luce delle circostanze concrete; le previsioni collettive non vincolano automaticamente il giudice, ma costituiscono uno dei parametri di valutazione.
art. 32 CCNL Trasporti e logistica
La clausola collettiva che gradua le sanzioni disciplinari non esaurisce il giudizio sulla giusta causa e non vincola in modo assoluto il giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non l'abbia valutata secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò è imposto; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo la censura in realtà diretta alla rivalutazione delle prove.
La Corte registra la censura secondo cui le ferie, pur concesse, sarebbero revocabili per esigenze organizzative, ma la ritiene inammissibile perché volta a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti.
Nel valutare il licenziamento il giudice deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi, senza che ciò comporti vincolo assoluto.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La proporzionalità della sanzione disciplinare e la sussistenza della giusta causa di licenziamento sono valutazioni devolute al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per vizi motivazionali estremi o per specifica non coerenza rispetto agli standard dell'ordinamento.
- Le previsioni del contratto collettivo che tipizzano o graduano le sanzioni disciplinari non vincolano automaticamente il giudice, ma costituiscono un parametro di riferimento nella ricostruzione della clausola generale dell'art. 2119 c.c.
- In cassazione non è ammessa una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia ignorato la regola legale di valutazione, non quando si contesti semplicemente il convincimento raggiunto dal giudice di merito.
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