Cassazione Civile, Ordinanza n. 30618/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro instaurato da una dipendente del Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, poi transitato a DigitPA e infine all’Agenzia per l’Italia Digitale. La lavoratrice chiedeva che al rapporto si applicasse il CCNL delle aziende di telecomunicazioni già aderenti all’Intersind, con conseguente riconoscimento degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali e pagamento delle differenze retributive maturate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva accolto in parte il gravame, ritenendo che il rinvio contenuto nella lettera di assunzione al CCNL richiamato comprendesse anche i miglioramenti economici dei rinnovi, almeno per i minimi tabellari, e condannando l’ente al pagamento di differenze retributive entro il limite della prescrizione quinquennale, escludendo il trattamento accessorio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dei canoni ermeneutici e falsa applicazione del contratto di assunzione e del CCNL, sostenendo che il contratto individuale aveva disciplinato in modo completo il trattamento economico e che il rinvio al CCNL riguardava solo gli aspetti non disciplinati, riferiti al profilo giuridico; con il secondo ha denunciato la mancata considerazione del mutato quadro normativo e contrattuale sopravvenuto, in particolare dei CCNL di DigitPA del 2011 e della disciplina legislativa che, a suo dire, avrebbe imposto l’applicazione del trattamento previsto per il nuovo comparto e non di quello del precedente CCNL di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente dedotto come violazione dell’art. 1362 c.c., mirava in realtà a ottenere una nuova interpretazione del contratto di assunzione e degli accordi richiamati, operazione riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o di motivazione logica e coerente. Ha ritenuto il secondo motivo anch’esso inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva già osservato che il CCNL di DigitPA del 2011, pur con efficacia retroattiva sul biennio economico 2008/2009, faceva salvo il trattamento economico complessivo in godimento se più favorevole, clausola coerente anche con la disciplina transitoria del d.lgs. n. 177/2009. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La deduzione della sua violazione non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa del contratto, perché l’interpretazione è attività riservata al giudice di merito.
art. 1321 c.c.
Richiamato nel motivo per sostenere la pretesa errata applicazione del contratto di assunzione, ma non idoneo a scardinare l’accertamento interpretativo del giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge non può essere usata per chiedere una nuova valutazione di fatto del contenuto contrattuale.
d.lgs. n. 165/2001
artt. 2, 40, 45 e 70, comma 4
Richiamato per sostenere che il personale dell’ente fosse soggetto alla contrattazione collettiva del comparto pubblico; la Corte non accoglie la censura perché non incide sulla ratio della decisione di merito.
d.lgs. n. 177/2009
Prevede una disciplina transitoria in base alla quale, fino al primo CCNL del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale, il personale mantiene il trattamento economico in godimento.
d.P.R. n. 115 del 2002
Impone, in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
CCNL delle Aziende di Telecomunicazione già aderenti all’Intersind del 9.9.1996
È il contratto collettivo richiamato nella lettera di assunzione per gli aspetti non espressamente disciplinati e per quanto compatibile.
CCNL DigitPA del 12.4.2011
Pur retroagendo al biennio economico 2008/2009, fa salvo il trattamento economico complessivo in godimento se più favorevole.
CCNL DigitPA del 24.5.2011
Invocato dalla ricorrente, ma non decisivo contro la clausola di salvaguardia del trattamento già in godimento.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto e degli atti negoziali è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio logico della motivazione, non la mera proposta di una lettura diversa.
- La denuncia di violazione dell’art. 1362 c.c. è inammissibile se non indica specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e si limita a contrapporre una diversa interpretazione del testo contrattuale.
- Quando il giudice di merito accerta che il contratto individuale rinvia al CCNL per gli aspetti non disciplinati e per quanto compatibile, non è consentito in cassazione sostituire tale accertamento con una nuova lettura del testo e del comportamento delle parti.
- Una censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente formula violazioni di legge o del contratto collettivo.
- Se una disciplina collettiva sopravvenuta contiene una clausola di salvaguardia del trattamento economico complessivo già in godimento, tale clausola può impedire che il nuovo assetto contrattuale riduca il trattamento più favorevole già percepito dal lavoratore.
- In presenza di una disciplina transitoria che conserva il trattamento economico in godimento fino al nuovo inquadramento o al nuovo CCNL di comparto, il lavoratore può mantenere il regime economico più favorevole già acquisito.
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