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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30613/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un direttore di punto vendita, ritenuto responsabile di una condotta ritenuta dal datore di lavoro e dai giudici di merito non come mera assenza ingiustificata, ma come comportamento artificioso e non trasparente tenuto nei giorni 12 e 13 febbraio 2018: il lavoratore, senza avvisare il responsabile, avrebbe ritardato la ripresa del lavoro dopo la pausa pranzo, si sarebbe poi allontanato da Olbia (volando a Milano) e il giorno seguente non si sarebbe presentato al lavoro, rappresentando telefonicamente sopravvenuti impedimenti legati alla salute del coniuge e facendo intendere di trovarsi ancora in città e di poter rientrare se necessario. La corte d'appello ha considerato la contestazione specifica e tempestiva, e ha ritenuto la condotta grave e sussumibile come abuso di fiducia e violazione degli obblighi contrattuali tali da giustificare il recesso espulsivo secondo il CCNL applicato. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che la busta paga prodotta in primo grado attestasse 7 ore lavorate il 12.2.2018 e ferie il 13.2.2018, con valore confessorio dell'insussistenza dei fatti contestati; (2) violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e dei doveri di buona fede e correttezza, deducendo che la mancata consegna della documentazione posta a base della contestazione disciplinare avrebbe leso il diritto di difesa; (3) violazione dell'art. 225 del CCNL Terziario, sostenendo che la sanzione espulsiva fosse prevista solo per l'assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare, mentre nel caso concreto si sarebbe trattato al più di un giorno di assenza, sanzionabile in via conservativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla qualificazione della giornata del 13 febbraio 2018 come ferie era nuova: il ricorrente non ha dimostrato di averla tempestivamente dedotta nei gradi di merito, e la sola produzione documentale non equivale ad allegazione del fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la contestazione disciplinare era stata considerata specifica e tempestiva e il ricorrente non ha indicato un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla mancata trasmissione del rapporto investigativo. Il terzo motivo è stato respinto perché il giudizio di proporzionalità della sanzione è rimesso al giudice di merito; nel caso concreto la condotta era stata qualificata come non mera assenza, ma comportamento truffaldino e abusivo, connotato da particolare gravità oggettiva e soggettiva, idoneo a integrare giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e conforme alla clausola collettiva che puniva l'abuso di fiducia e la grave violazione dei doveri d'ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata come norma sul vizio deducibile in cassazione per violazione di legge, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché, in parte, nuove e, in parte, dirette a sollecitare una rivalutazione di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione non è stata ravvisata; la Corte ha ribadito che la produzione documentale non equivale di per sé all'allegazione del fatto e che il giudice valuta le prove secondo i limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché fondata su un fatto nuovo non allegato tempestivamente nei gradi di merito.

  • artt. 2730 e 2735 c.c.

    Invocati come base del preteso valore confessorio della documentazione paga, ma la Corte ha affermato che il valore confessorio sussiste solo se vi è un riconoscimento univoco e incontrovertibile di fatti sfavorevoli; altrimenti il documento va liberamente apprezzato nel contesto complessivo.

  • art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300

    La contestazione disciplinare deve essere specifica e tempestiva per consentire una difesa effettiva; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di correttezza e buona fede, ma non è stata accolta la censura relativa alla mancata consegna della documentazione disciplinare.

  • art. 225 CCNL dipendenti Aziende del Terziario, distribuzione e servizi

    La Corte ha ritenuto che la norma collettiva invocata non fosse applicabile alla fattispecie, perché la condotta accertata non era una mera assenza ingiustificata ma un comportamento più grave, connotato da abuso di fiducia e artificiosità.

  • art. 25 CCNL applicato in azienda

    È stata richiamata come parametro valoriale non vincolante che, insieme all'apprezzamento della gravità concreta, supporta la sanzione espulsiva per abuso di fiducia e grave violazione dei doveri d'ufficio.

  • art. 2119 c.c.

    Usato come parametro per valutare la gravità della condotta e la giustificazione del recesso per giusta causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte censure fondate su fatti o documenti non specificamente allegati e devoluti nei gradi di merito: la sola produzione documentale non sostituisce l'allegazione del fatto storico.
  • Il valore confessorio di un documento contabile o retributivo sussiste solo se il documento contenga un riconoscimento chiaro, univoco e incontrovertibile di fatti sfavorevoli; in difetto, il documento è liberamente apprezzabile nel complesso delle altre risultanze.
  • In materia disciplinare, la contestazione deve essere specifica e tempestiva, ma chi deduce la lesione del diritto di difesa deve indicare in concreto quale pregiudizio abbia subito e perché la mancata ostensione di documenti abbia inciso sull'effettività della difesa.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare è un giudizio rimesso primariamente al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non potendo la parte limitarsi a proporre una diversa lettura del fatto.
  • La verifica della compatibilità tra condotta addebitata e contratto collettivo richiede di considerare la reale natura del comportamento: una condotta artificiosa, fraudolenta o con abuso di fiducia può esulare dalle fattispecie collettive che sanzionano soltanto la mera assenza ingiustificata, giustificando il licenziamento per giusta causa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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