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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30624/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna in solido della società appaltatrice e dell'azienda ospedaliera al pagamento di differenze retributive relative alla 14ª mensilità per gli anni 2014/2015. La Corte d'appello di Catania ha poi riformato la decisione, ritenendo che la società subentrante nell'appalto non fosse tenuta ad applicare integralmente il CCNL UNEBA, ma il CCNL multiservizi, e che quindi la 14ª mensilità andasse calcolata secondo il trattamento economico previsto da quest'ultimo. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione del CCNL UNEBA, degli artt. 46, 74 e 78 e degli accordi di cambio gestione, lamentando che la Corte territoriale avesse consentito di derogare al trattamento economico previsto dal contratto collettivo richiamato nel capitolato; (2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1419 c.c., per non avere riconosciuto l'applicazione del CCNL UNEBA anche per il passato e l'anzianità pregressa; (3) violazione dell'art. 36 Statuto dei lavoratori e dell'art. 1411 c.c., per errata individuazione del contratto collettivo di riferimento previsto dalla clausola sociale del capitolato; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la complessità e la peculiarità della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che la clausola del capitolato speciale di appalto imponesse alla società subentrante l'applicazione integrale del CCNL UNEBA e non potesse essere derogata dalla successiva contrattazione aziendale. Ha qualificato l'art. 10 del capitolato come clausola sociale e obbligazione a favore di terzo, interpretandola in modo da ricondurre l'oggetto dell'appalto e le mansioni richieste al personale all'ambito applicativo dell'UNEBA, non del CCNL multiservizi. Ha inoltre valorizzato il dato storico dell'originaria applicazione del CCNL UNEBA al rapporto e delle buste paga successive che riportavano ancora tale contratto. Il quarto motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione violazioni di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di fatti decisivi; la Corte richiama inoltre la regola secondo cui la violazione dei contratti collettivi nazionali è processualmente equiparata alla violazione di norme di diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama precedenti conformi e li recepisce integralmente in motivazione.

  • art. 1363 c.c.

    nell'interpretazione del contratto collettivo va attribuito rilievo preminente alla comune intenzione delle parti, apprezzando congiuntamente lettera e ratio del precetto.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza, ma la Corte accoglie il ricorso su basi diverse.

  • art. 1419 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'erronea esclusione dell'applicazione del CCNL UNEBA e dei relativi effetti sulla disciplina economica del rapporto.

  • art. 36 L. 300/1970

    richiamato dal ricorrente in relazione alla clausola sociale e alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto; la Corte ricostruisce la clausola del capitolato come funzionale a tutela occupazionale e degli standard economico-normativi.

  • art. 1411 c.c.

    richiamato per sostenere la configurabilità della clausola del capitolato come obbligazione a favore del lavoratore terzo beneficiario.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato in relazione alla regolazione delle spese di lite, ma il motivo resta assorbito per l'accoglimento dei precedenti.

  • art. 46 CCNL UNEBA 08.05.2013

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni del CCNL UNEBA asseritamente violate nella gestione del cambio appalto.

  • art. 74 CCNL UNEBA 08.05.2013

    richiamato dal ricorrente come norma del CCNL UNEBA sulla disciplina degli appalti/cambio gestione.

  • art. 78 CCNL UNEBA 08.05.2013

    la Corte osserva che la disposizione richiamata dalla Corte d'appello sulla 14ª mensilità non poteva prevalere perché, nel caso di specie, doveva applicarsi integralmente il CCNL UNEBA come richiamato dal capitolato.

  • art. 9 capitolato speciale di appalto

    contiene l'impegno dell'impresa aggiudicataria al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione nei cambi di gestione.

  • art. 10 capitolato speciale di appalto

    impone il rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari; la Corte lo interpreta come clausola sociale che individua il CCNL UNEBA.

  • art. 2 capitolato speciale di appalto

    viene considerato per definire l'oggetto dell'appalto e verificare la coerenza con il CCNL UNEBA.

  • art. 1 CCNL imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi

    la Corte d'appello lo aveva ritenuto coerente con l'appalto, ma la Cassazione ne esclude la pertinenza rispetto all'oggetto complessivo del servizio affidato.

  • art. 1 CCNL UNEBA

    la Corte lo ritiene più aderente alle mansioni e all'assetto del servizio oggetto dell'appalto, che implicava assistenza diretta, sia pure mediata da personale infermieristico, al paziente.

Massime di principio

  • Nel cambio di appalto, se la lex specialis richiama il rispetto integrale di uno specifico contratto collettivo per il personale addetto a servizi socio-sanitari, l'obbligo per l'impresa subentrante va determinato in base al capitolato e non può essere eluso mediante una successiva contrattazione aziendale incompatibile.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale che richiami un contratto collettivo deve valorizzare insieme dato letterale, complessivo oggetto dell'appalto e comune intenzione delle parti; il riferimento a una categoria professionale selettiva può orientare verso il CCNL settoriale più specifico e non verso quello più generico.
  • Una clausola sociale inserita nel capitolato di appalto può costituire obbligazione a favore del lavoratore e imporre l'applicazione integrale del CCNL richiamato, comprensiva delle voci economiche rilevanti, se ciò risulta dal testo contrattuale e dall'assetto del servizio affidato.
  • Ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, conta l'oggetto complessivo dell'appalto e la tipologia di attività richiesta, non la sola etichetta formale del contratto collettivo scelto dall'appaltatore o le sole mansioni isolate eseguite dai singoli lavoratori.
  • Nel giudizio di cassazione la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo nazionale è deducibile come violazione di norme di diritto; il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito quando l'interpretazione della clausola collettiva e del capitolato sia incoerente con il loro tenore complessivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoLicenziamentoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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