Cassazione Civile, Ordinanza n. 30622/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un cambio di appalto in un servizio ausiliario presso una struttura ospedaliera. Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di differenze retributive, in particolare sulla 14ma mensilità per gli anni 2014/2015, sul presupposto che la società subentrante dovesse applicare integralmente il CCNL UNEBA, richiamato dal capitolato speciale di appalto e dal contratto individuale. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo applicabile il CCNL multiservizi, coerente con l'oggetto dell'appalto, e ha rigettato la domanda del lavoratore, condannandolo alle spese dei due gradi. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del CCNL UNEBA e omesso esame di fatti decisivi, censurando l'affermazione secondo cui il gestore del servizio pubblico poteva derogare al trattamento economico previsto dal CCNL richiamato; 2) nullità della sentenza e violazione delle norme civilistiche sul contratto, lamentando il mancato riconoscimento dell'applicazione del CCNL UNEBA anche per il passato e dell'anzianità pregressa; 3) violazione della disciplina sullo Statuto dei lavoratori e delle regole contrattuali richiamate dalla clausola sociale del capitolato, per errata individuazione del CCNL di riferimento; 4) violazione della disciplina sulle spese di lite. La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi, richiamando il proprio recente orientamento in materia di cambio appalto e interpretazione della clausola del capitolato: l'art. 10 del capitolato imponeva il rispetto integrale del CCNL UNEBA, trattandosi di clausola sociale che individuava un determinato contratto collettivo da applicare in modo pieno e non meramente minimo; il richiamo del giudice di merito al CCNL multiservizi era quindi erroneo e riduttivo, sia per il profilo soggettivo sia per quello oggettivo, perché le prestazioni richieste nell'appalto erano più coerenti con l'ambito applicativo dell'UNEBA. È stato inoltre valorizzato che in precedenza al lavoratore era stato applicato il CCNL UNEBA e che successivamente le buste paga della società subentrante indicavano lo stesso contratto, circostanze ritenute confermative della corretta sussunzione. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso l'obbligo di applicare integralmente il CCNL UNEBA e aveva quindi negato le differenze retributive relative alla 14ma mensilità. Ha cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la clausola del capitolato speciale di appalto imponeva il CCNL UNEBA in modo integrale. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali è trattata come errore di diritto deducibile in cassazione; è stato anche dedotto l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 132 c.p.c.
Invocato dal ricorrente come parametro di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 1419 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'erroneità della mancata applicazione del CCNL UNEBA e della relativa disciplina economica.
art. 36 Statuto dei Lavoratori
Richiamato quale base delle clausole sociali e della tutela dei livelli occupazionali nei cambi di appalto.
art. 91 c.p.c.
Invocato in relazione alla condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza e la recepisce integralmente in motivazione.
art. 1363 c.c.
Richiamato per affermare che l'interpretazione del contratto collettivo deve valorizzare la comune intenzione delle parti e il coordinamento delle clausole.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva di motivazione.
art. 39 Cost.
Esclusa la sua violazione: la clausola del capitolato che impone il CCNL non lede la libertà sindacale perché sostiene la parte economica della contrattazione.
art. 1 CCNL Servizi Integrati/Multiservizi
Utilizzato per valutare l'ambito applicativo del contratto collettivo ritenuto dalla corte d'appello, ma considerato non coerente con l'oggetto dell'appalto.
art. 1 CCNL UNEBA
Richiamato per ritenere che le prestazioni richieste nell'appalto fossero più aderenti all'ambito di applicazione dell'UNEBA.
art. 2 Capitolato speciale di appalto
Norma contrattuale da cui la Corte desume l'oggetto concreto delle prestazioni richieste nell'appalto.
art. 9 Capitolato speciale di appalto
Clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione conseguente ai cambi di gestione.
art. 10 Capitolato speciale di appalto
Clausola che impone all'impresa aggiudicataria il rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari, individuato dalla Corte nel CCNL UNEBA.
art. 74 CCNL UNEBA
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che la società avrebbe dovuto rispettare.
art. 78 CCNL UNEBA
Richiamato dalla corte d'appello per applicare il TEP ai lavoratori assunti dopo la stipula del CCNL; la Cassazione ritiene invece prevalente la clausola del capitolato che impone l'applicazione integrale dell'UNEBA.
art. 46 CCNL UNEBA
Richiamato nel primo motivo come disposizione del CCNL rilevante nella controversia.
accordo sindacale del 16.7.2014
La Corte valorizza che nelle buste paga successive sia stato indicato il CCNL UNEBA, circostanza coerente con la pretesa del lavoratore.
Massime di principio
- Quando un capitolato di appalto, quale lex specialis del rapporto, richiama un determinato contratto collettivo per il personale impiegato nel servizio, il giudice deve verificare se il richiamo individui un CCNL da applicare integralmente e non soltanto come parametro minimo di trattamento.
- In tema di cambio di appalto, la clausola sociale può imporre al subentrante il rispetto pieno del CCNL richiamato dalla disciplina di gara; una successiva contrattazione aziendale non può derogare a tale vincolo se il capitolato lo rende obbligatorio.
- L'interpretazione della clausola contrattuale deve essere svolta congiuntamente sulla base del dato letterale, dell'oggetto concreto dell'appalto e della comune intenzione delle parti, evitando letture riduttive o meramente astratte dell'ambito di applicazione del CCNL richiamato.
- Per individuare il contratto collettivo applicabile non è decisivo il solo contratto collettivo formalmente applicato dall'impresa o la denominazione dell'attività, ma la concreta coerenza tra prestazioni oggetto dell'appalto e settore normativo del CCNL richiamato.
- In sede di legittimità la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo nazionale è deducibile come errore di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; il giudice di cassazione può sindacare la corretta interpretazione della clausola contrattuale e la sussunzione dei fatti nella disciplina collettiva applicabile.
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