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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30621/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di appalto relativo a servizi ausiliari svolti presso una struttura ospedaliera. La lavoratrice, assunta dalla società subentrante, chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive sostenendo che dovesse applicarsi integralmente il CCNL UNEBA, richiamato dal capitolato speciale di appalto e dai precedenti rapporti di lavoro, con conseguente diritto anche a un corretto computo della 14ª mensilità e dell’anzianità pregressa. La Corte d’appello aveva invece ritenuto applicabile il CCNL Multiservizi, reputando coerente tale contratto con l’oggetto dell’appalto e negando la violazione della clausola sociale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione del CCNL UNEBA e del capitolato d’appalto; nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1419 c.c. per mancato riconoscimento dell’applicazione del CCNL UNEBA anche per il passato e dell’anzianità convenzionale; violazione dell’art. 36 Statuto dei lavoratori e dell’art. 1411 c.c. per erronea individuazione del CCNL richiamato dalla clausola sociale; infine, violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, osservando che la clausola del capitolato imponeva il rispetto integrale del CCNL UNEBA, individuabile in base all’oggetto dell’appalto e alle attività richieste, non derogabile dalla successiva contrattazione aziendale; ha altresì valorizzato elementi fattuali coerenti con tale applicazione, come il pregresso inquadramento UNEBA e le indicazioni in busta paga dopo l’accordo sindacale. Il quarto motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso che le differenze retributive dovessero essere calcolate sulla base del CCNL UNEBA. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati in motivazione; il motivo sulle spese è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali è trattata, sul piano processuale, come errore di diritto deducibile in cassazione; il motivo ex n. 5 è richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le precedenti pronunce di legittimità sono richiamate integralmente per relationem.

  • art. 1363 c.c.

    Nell’interpretazione del contratto collettivo va attribuito rilievo preminente alla comune intenzione delle parti, in una lettura sistematica delle clausole.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro di nullità della sentenza o del procedimento dedotto dalla ricorrente.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità o inefficacia parziale della regolazione difforme rispetto al CCNL applicabile.

  • art. 36 L. 300/1970

    La clausola sociale del capitolato è letta in coerenza con la tutela legale dei livelli occupazionali e dei trattamenti minimi nei cambi di gestione.

  • art. 1411 c.c.

    La clausola sociale del capitolato è qualificata come obbligazione a favore di terzo, desumibile dall’impegno assunto dall’impresa subentrante.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

  • art. 39 Cost.

    Esclusa la violazione, perché la clausola che richiama integralmente un CCNL nell’appalto è considerata legittima e funzionale a sostenere la parte economica della contrattazione.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Indica il rito camerale seguito per la decisione.

Massime di principio

  • Quando il capitolato di appalto richiama un determinato contratto collettivo per la salvaguardia occupazionale e per il trattamento del personale, il giudice deve verificare quale CCNL le parti abbiano effettivamente voluto richiamare, interpretando la clausola in modo sistematico e in rapporto all’oggetto concreto dell’appalto.
  • Se la clausola del capitolato impone il rispetto integrale di un CCNL specifico, il successivo contratto aziendale non può derogare in peius a tale vincolo, dovendo prevalere l’impegno assunto in sede di gara e di subentro nell’appalto.
  • Nel cambio di appalto, l’individuazione del CCNL applicabile non dipende solo dalle mansioni concretamente svolte dal singolo lavoratore, ma anche dalla tipologia di attività complessivamente affidata e dalla specifica formulazione della lex specialis dell’appalto.
  • La qualificazione della clausola sociale come obbligazione a favore di terzo consente al lavoratore di far valere l’impegno assunto dall’impresa subentrante nel capitolato.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo nazionale è deducibile in cassazione come errore di diritto; il giudice di legittimità può censurare l’erronea sussunzione della clausola contrattuale nel diverso CCNL ritenuto applicabile dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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