Sentenza del 16/07/2025 n. 19695 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento Irpef per il 2012, con cui l’Agenzia ha tassato in capo ai contribuenti la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote della S. 2 Srl come se fosse stata ceduta direttamente la proprietà del terreno detenuto dalla società. La CTR dell’Abruzzo aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto il ricorso originario, ritenendo che la società fosse stata costituita e utilizzata per acquistare, valorizzare e poi trasferire il terreno tramite cessione delle quote, senza una valida ragione economica ulteriore rispetto al risparmio fiscale. A.A. ha proposto cinque motivi: violazione del giudicato esterno; omesso esame dei presupposti dell’elusione; violazione delle norme civilistiche sulle quote; violazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che si trattasse di legittimo risparmio d’imposta; violazione della L. n. 191/2009 e del D.Lgs. n. 128/2015 e ulteriore omesso esame.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per B.B., C.C. e D.D., che avevano rinunciato al ricorso; le spese relative sono state compensate. Per A.A. ha rigettato il ricorso: il giudicato invocato riguardava imposte indirette diverse dall’Irpef; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una ricostruzione alternativa dei fatti, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo; il terzo è stato respinto perché non si confrontava con la ratio della sentenza, basata sull’abuso dello strumento societario e sul collegamento sostanziale delle operazioni; il quarto è stato respinto perché la scelta di una soluzione fiscalmente più favorevole è legittima solo se sorretta da una valida ragione economica non riducibile al risparmio fiscale, assente secondo gli accertamenti della CTR; il quinto è stato respinto perché riproponeva contestazioni degli accertamenti di fatto e non dimostrava ragioni extrafiscali non marginali. A.A. è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in 13.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito; per lei sussistono inoltre i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel processo tributario, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardano tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto.
Il giudicato formatosi in una controversia tributaria relativa a un’imposta non si estende automaticamente a un giudizio relativo a un tributo strutturalmente diverso, anche quando i fatti posti a fondamento delle pretese coincidono.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio disciplinato dal richiamato n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., attiene all'ipotesi in cui il giudice del merito non abbia considerato un fatto storico decisivo ai fini della pronuncia.
Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame è circoscritto alla mancata considerazione di uno specifico fatto storico decisivo; non consente di chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto o di proporre una ricostruzione alternativa della vicenda.
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973
Nulla, infatti, impedisce al contribuente di giungere a determinati risultati, come la dismissione di un terreno, attraverso la cessione di quote sociali di una società che quel terreno possegga, o di quote sociali anziché di un'azienda (per restare in quest'ultimo caso, all'esempio formulato nella relazione di accompagnamento), ma ciò in tanto in quanto quelle operazioni rivestano una valida ragione economica che non si riduca al mero risparmio fiscale.
La scelta di cedere quote societarie anziché direttamente il bene non è di per sé abusiva e può costituire legittimo risparmio d’imposta, ma deve essere sostenuta da una valida ragione economica ulteriore rispetto al vantaggio fiscale.
La disposizione è richiamata nel terzo motivo, ma la Corte respinge la censura perché non coglie la ratio della decisione: non è contestata la distinzione giuridica tra quote e terreno, bensì l’uso sostanzialmente abusivo dello strumento societario.
La disposizione è richiamata nel terzo motivo, ma la Corte respinge la censura perché non coglie la ratio della decisione: non è contestata la distinzione giuridica tra quote e terreno, bensì l’uso sostanzialmente abusivo dello strumento societario.
La disposizione è richiamata nel terzo motivo, ma la Corte respinge la censura perché non coglie la ratio della decisione: non è contestata la distinzione giuridica tra quote e terreno, bensì l’uso sostanzialmente abusivo dello strumento societario.
La norma è richiamata nel quinto motivo, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione: respinge la censura perché diretta principalmente a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sull’abuso e l’assenza di ragioni extrafiscali non marginali.
La norma è richiamata nel quinto motivo, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione: respinge la censura perché diretta principalmente a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sull’abuso e l’assenza di ragioni extrafiscali non marginali.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto; nel caso deciso l’obbligo è dichiarato per la sola A.A.
Massime di principio
- La cessione di quote di una società che detiene un immobile non equivale automaticamente, sul piano giuridico o fiscale, alla cessione diretta dell’immobile; tuttavia, l’operazione può essere riqualificata come abusiva se le circostanze dimostrano che la società è stata utilizzata strumentalmente per ottenere un vantaggio fiscale.
- La scelta della soluzione fiscalmente più favorevole è ammessa se esiste una valida ragione economica non riducibile al risparmio d’imposta. La costituzione di una società che svolge soltanto l’acquisto e la valorizzazione di un unico bene può concorrere, insieme agli altri indizi accertati, a dimostrare l’assenza di tale ragione.
- In Cassazione, il motivo di omesso esame non permette di rivalutare le prove né di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una versione alternativa dei fatti: occorre indicare un fatto storico decisivo che sia stato effettivamente trascurato.
- Il giudicato tributario relativo a un’imposta non si estende normalmente a una controversia concernente un tributo strutturalmente diverso, anche se entrambe le liti si fondano sui medesimi fatti.
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