Sentenza del 16/07/2025 n. 19703 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata il 7 gennaio 2014 per il mancato pagamento delle rate successive alla prima di un piano di rateazione relativo a un debito fiscale per l’anno d’imposta 2008. La seconda rata era scaduta il 31 marzo 2011. La contribuente aveva impugnato la cartella: la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR lo aveva accolto ritenendo decaduta l’Amministrazione dalla potestà di riscossione. L’Agenzia ha contestato in Cassazione, con un unico motivo, la violazione degli artt. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, sostenendo che il termine previsto da quest’ultima norma non fosse decadenziale e che la CTR avesse quindi dichiarato erroneamente la decadenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia: il termine previsto dall’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 462/1997 per notificare la cartella conseguente all’inadempimento della rateazione è un termine di decadenza della potestà di riscossione. Poiché la cartella è stata notificata il 7 gennaio 2014, oltre il 31 dicembre 2013 (secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata), la decadenza rilevata dalla CTR è confermata. L’Agenzia è stata condannata a pagare alla contribuente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 3.000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, ed Euro 200 per esborsi. Non è dovuto dall’Agenzia l’ulteriore contributo unificato, in quanto Amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 3-bis, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 462/1997
Dunque, l'unica interpretazione possibile è costituita da ciò che nel caso specifico dell'inadempimento alla rateizzazione, il termine decadenziale della potestà di riscossione, necessario in virtù delle considerazioni sopra svolte, è sostituito da quello speciale preveduto dalla norma in commento, e ciò spiega la mancata espressa indicazione della sua natura decadenziale, evincibile peraltro dalla relativa funzione.
In caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima, la cartella relativa alle somme iscritte a ruolo deve essere notificata entro il termine previsto dal comma 5, ossia entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata. Tale termine è decadenziale, anche se la disposizione non lo qualifica espressamente così.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Orbene la suddetta decadenza è sancita in generale dall' art. 25 del D.P.R. n. 602/73 , in virtù del quale la cartella dev'essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina generale prevede un termine decadenziale per la notifica della cartella. Nel caso specifico della rateazione disciplinata dall’art. 3-bis, il termine speciale previsto da tale disposizione sostituisce quello generale, evitando che coesistano due termini diversi per la notifica della stessa cartella.
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
L’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto dell’impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato che, per il processo, operano mediante prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle relative imposte e tasse.
Massime di principio
- Quando il contribuente decade da una rateazione fiscale per il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, la cartella conseguente deve essere notificata entro il termine speciale previsto dall’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 462/1997: il termine è decadenziale anche se la norma non lo dice espressamente.
- Il termine speciale previsto per la riscossione conseguente all’inadempimento della rateazione sostituisce il termine generale dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973; non si possono considerare contemporaneamente applicabili due termini con diverso regime per la medesima notifica.
- La natura decadenziale di un termine può essere ricavata non solo da una qualificazione esplicita, ma anche dalla formulazione della disposizione e dalla sua funzione di proteggere il contribuente da un’esposizione indefinita all’azione di riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 lug 2025Sentenza del 16/07/2025 n. 543 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 16 lug 2025Sentenza del 16/07/2025 n. 19635 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 lug 2025Sentenza del 16/07/2025 n. 19695 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 lug 2025Sentenza del 16/07/2025 n. 19700 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2025Sentenza del 15/07/2025 n. 19503 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2025Sentenza del 15/07/2025 n. 19576 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →