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Sentenza

Sentenza del 16/07/2025 n. 543 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la decisione di rettifica prot. n. 18830/RU del 2 luglio 2021, con cui l’Ufficio ha richiesto a D. s.r.l. 2.051.469,09 euro per maggiori diritti doganali relativi a 29 dichiarazioni d’importazione effettuate tra il 30 aprile 2019 e il 2 dicembre 2020. L’Agenzia ha riclassificato telai, forcelle e altri componenti importati dalla Cina non come parti di biciclette, ma come biciclette elettriche complete presentate smontate, applicando dazio ordinario del 6%, dazio antidumping del 62,10%, dazio compensativo del 17,20% e IVA. La società ha contestato la prova dell’unitaria destinazione dei componenti, sostenuto che occorressero lavorazioni produttive complesse e invocato la Regola generale 2(a) della nomenclatura doganale. Ha inoltre chiesto la sospensione per la pendenza di un procedimento penale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha respinto la richiesta di sospensione: non sussiste pregiudizialità tra accertamento penale e tributario, né la società ha concretamente dimostrato una lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto provati, sulla base del PVC e dei documenti commerciali, il numero e i modelli delle biciclette ricavabili dai componenti; le fatture pro forma indicavano quantità riferibili a modelli specifici, e le importazioni separate per pochi giorni o presso uffici diversi non impedivano l’applicazione della Regola 2(a). Le descrizioni generiche dei processi aziendali, la consulenza di parte e le dichiarazioni raccolte nel procedimento penale non hanno fornito prova concreta che i componenti contestati richiedessero lavorazioni di fabbricazione, anziché mero montaggio. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, considerata chiara la disciplina applicabile; confermata inoltre l’assenza di violazione della proporzionalità o di duplicazione sanzionatoria, poiché l’atto riguarda maggiori tributi. D. s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 12.200 euro oltre spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    Preliminarmente, va nuovamente respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., sotto un primo profilo, non essendovi alcuna pregiudizialità tra accertamento penale ed accertamento tributario, sotto altro profilo non essendovi alcuna grave disparità probatoria tale da precludere il diritto di difesa.

    La pendenza di un procedimento penale non comporta automaticamente la sospensione del giudizio tributario: occorrono una relazione di pregiudizialità rilevante o una concreta disparità probatoria che impedisca la difesa.

  • Legge n. 130/2022

    Principiando da quest'ultimo aspetto, occorre rammentare le modifiche introdotte dalla legge n. 130/2022, volte ad ampliare gli strumenti probatori del processo tributario, tali da rendere effettiva la parità tra le parti in un processo comunque di carattere civilistico, con conseguente applicabilità di una soglia di giudizio ("più probabile che non") chiaramente, ma fisiologicamente, differente da quella penalistica ("oltre ogni ragionevole dubbio").

    Nel processo tributario la prova è valutata secondo il criterio civilistico del «più probabile che non», distinto dal più rigoroso standard penalistico; la diversità dei criteri non determina di per sé disparità difensiva.

  • Art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000

    Sotto altro profilo, e ricordato che gli atti impugnati contengono solo i maggiori tributi dovuti, va esclusa qualunque pregiudizialità dell'eventuale accertamento penale, anche in relazione all'articolo 21 bis d.lgs. n. 74/2000 (cfr. Cass. n. 3800/2025).

    Nel caso deciso, la disposizione non ha determinato la sospensione né la pregiudizialità del giudizio tributario, anche perché l’atto impugnato concerneva il recupero dei maggiori tributi.

  • Art. 2700 c.c.

    il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese

    Il PVC fa piena prova, salvo querela di falso, dei fatti direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale senza margini valutativi, della provenienza del documento e delle dichiarazioni resegli; le valutazioni o la veridicità sostanziale di dichiarazioni di terzi richiedono invece la distinta valutazione indicata dalla giurisprudenza richiamata.

  • Art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Anche in relazione al novellato art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992, pertanto, occorre considerare che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa D., l'Agenzia ha dato prova dei fatti contestati.

    La decisione applica la disposizione ritenendo che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio sui fatti contestati; la contribuente non ha contrapposto elementi concreti sufficienti a smentirli.

  • Regola generale 2(a), Titolo I, Regolamento (CEE) n. 2658/87

    Secondo la giurisprudenza comunitaria, elemento decisivo è costituito dalla completezza dei componenti per la realizzazione del bene finito

    La classificazione come bene completo presentato smontato può applicarsi quando elementi oggettivi dimostrino che i componenti formano un insieme e comprendono tutti gli elementi necessari a realizzare il prodotto finito. La presentazione con un’unica dichiarazione non è indispensabile; la complessità del montaggio è irrilevante se non occorrono lavorazioni ulteriori per completare la fabbricazione.

  • Regolamento (UE) 2019/73 della Commissione

    com'è noto, sull'importazione di e-bike trova applicazione uno specifico dazio antidumping, previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019.

    Il regolamento costituisce la base normativa del dazio antidumping applicato alle e-bike di origine cinese, una volta accertata la classificazione dei beni importati come biciclette elettriche complete.

  • Art. 267 TFUE

    Stante la chiarezza del dato normativo e giurisprudenziale, e considerato che alcune delle premesse formulate nell'ipotesi di quesito non sono risultate fornite di supporto probatorio concreto (vedi infra; lacuna, peraltro, non imputabile alla tipologia di processo di parte), non sussistono motivi per accogliere l'istanza ex art. 267 TFUE.

    Il rinvio pregiudiziale non è stato disposto perché la Corte ha ritenuto chiara la disciplina e la giurisprudenza unionale pertinente, oltre a rilevare che alcune premesse fattuali del quesito non erano supportate da prove concrete.

Massime di principio

  • La separazione temporale o geografica delle importazioni non esclude, da sola, la classificazione dei componenti come prodotto completo presentato smontato: occorre valutare oggettivamente se gli elementi, considerati insieme, sono completi e destinati a realizzare specifici prodotti finiti. Una dichiarazione unica e la contestualità dell’importazione possono costituire indizi, ma non sono requisiti indispensabili.
  • Per la Regola generale 2(a), conta la distinzione tra semplice montaggio e lavorazioni che completano la fabbricazione; la complessità del montaggio, la presenza di personale specializzato o i controlli di qualità non sono di per sé decisivi. Le lavorazioni invocate devono essere riferite e provate con riguardo ai componenti e alle importazioni concretamente contestati.
  • Quando l’Ufficio individua quantità, modelli e corrispondenza dei componenti sulla base di documenti commerciali e riscontri verificabili, contestazioni generiche e relazioni tecniche astratte possono non bastare a superare gli elementi probatori. È opportuno documentare in modo specifico quali lavorazioni ulteriori fossero necessarie per ciascun lotto o modello.
  • Il processo tributario e quello penale hanno autonomia e differenti standard probatori; la pendenza del procedimento penale non giustifica automaticamente la sospensione del giudizio tributario. Chi invoca una lesione del diritto di difesa deve indicare concretamente quali prove siano state utilizzate e in che modo abbiano impedito un’effettiva contestazione.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza: in questo caso l’appellante è stata condannata a pagare 12.200 euro, oltre al 15% per spese generali.

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