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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31193/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasceva da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 1999, un maggior reddito ascritto a un soggetto in relazione alla sua partecipazione in una società. In primo grado l'atto era stato annullato; in appello, la decisione favorevole al contribuente era stata cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale dichiarava estinto il processo per mancata riassunzione entro il termine di legge. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2346 c.c., sostenendo che, trattandosi di reddito imputato in ragione della partecipazione sociale, sussistesse litisconsorzio necessario con la società e che la mancata integrazione del contraddittorio rendeva erronea la declaratoria di estinzione; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1 e 63 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 394 c.p.c., assumendo che l'estinzione fosse stata dichiarata erroneamente poiché egli si era regolarmente costituito nel giudizio di rinvio. Prima dell'adunanza camerale, però, il ricorrente dichiarava sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto sopravvenuto della condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. Non ha statuito sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, richiamandone il carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La mancata riassunzione del giudizio di rinvio entro il termine comporta l'estinzione del processo tributario.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla imputazione del reddito in relazione alla partecipazione sociale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove e del materiale di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove.

  • art. 2346 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla partecipazione societaria.

  • art. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 63 del medesimo decreto in tema di processo tributario.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di giudizio di rinvio e relativa disciplina processuale.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse determini il difetto della condizione dell'azione, rendendo inammissibile il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha affermato che la disposizione, avendo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, non è applicabile oltre i casi espressamente previsti e non ammette interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta il difetto attuale della condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine previsto dal processo tributario determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
  • Le disposizioni che prevedono un aggravio economico automatico per l'impugnazione, in quanto eccezionali e sostanzialmente sanzionatorie, non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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