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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23012/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di un decreto del questore di Trapani che disponeva il respingimento differito ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998 e di un successivo ordine di allontanamento dal territorio italiano. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che tali provvedimenti fossero illegittimi per vari vizi preliminari: mancanza di autenticazione e conformità all'originale degli atti, sottoscrizione da parte di un funzionario privo della qualifica richiesta e incompetenza del funzionario che li aveva emessi; inoltre deduceva, nel merito, di avere un rapporto affettivo in Italia, un'offerta di lavoro e un appoggio familiare e morale nel Paese, lamentando che il giudice di pace non avesse esaminato tali questioni. In cassazione articolava tre motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulle domande preliminari; 2) violazione dell'art. 18 d.P.R. 445/2000 e dell'art. 2714 c.c. per i vizi formali degli atti amministrativi; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento alle deposizioni testimoniali e al contenuto istruttorio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi è omessa pronuncia quando le questioni preliminari risultano assorbite dalla decisione di rigetto nel merito; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non colpivano tutte le autonome rationes decidendi poste a base dell'ordinanza impugnata e, in parte, miravano a una rivalutazione del merito istruttorio non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche rilevato che alcune rationes decisive non erano state specificamente censurate, come la mancata proposizione di domanda di protezione internazionale e l'ingresso nel territorio eludendo i controlli di frontiera. Nessuna pronuncia sulle spese, per assenza di effettiva attività difensiva dell'Amministrazione; escluso il raddoppio del contributo unificato per la disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita familiare richiede allegazioni e prova di un legame effettivo e giuridicamente rilevante; il giudice di merito può negarne la rilevanza in difetto di prova sufficiente.

  • art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    Costituisce il fondamento del decreto di respingimento differito impugnato.

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    Invocato dal ricorrente per denunciare la mancanza di autenticazione/conformità degli atti amministrativi impugnati.

  • art. 2714 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità/irregolarità degli atti privi della necessaria attestazione di conformità.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione è stata esclusa perché le questioni preliminari risultavano assorbite dalla decisione di rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sui vizi formali degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo; non può tradursi in rivalutazione del merito.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la costituzione dell'Amministrazione ai soli fini dell'eventuale discussione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nel caso concreto.

  • art. 13 bis, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Applicato quale disciplina speciale esentativa dal doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione dedotta risulti assorbita da una decisione di rigetto nel merito, anche solo implicitamente, senza necessità di una statuizione autonoma.
  • Nel ricorso per cassazione, quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso è inammissibile se non vengono specificamente censurate tutte le rationes poste a sostegno della decisione.
  • Il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di una tutela della vita familiare o privata richiede allegazioni e prova concreta di un legame effettivo, non essendo sufficiente una prospettazione generica o non adeguatamente dimostrata.
  • I vizi formali o di competenza dell'atto amministrativo devono essere dedotti in modo puntuale e, se la decisione impugnata si regge anche su ulteriori autonome ragioni non censurate, il ricorso non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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