Cassazione Civile, Ordinanza n. 02705/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite riguardava l'impugnazione, da parte degli eredi di un contribuente deceduto, di una cartella di pagamento per tributi iscritti a ruolo e notificata presso l'ultimo domicilio del de cuius. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione, ritenendo illegittima e inefficace la notifica della cartella nei confronti degli eredi, poiché questi avevano tempestivamente effettuato la comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. n. 600/1973. Il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la comunicazione degli eredi non sarebbe stata validamente perfezionata prima della notifica, anche perché la dichiarazione di successione era stata trascritta solo successivamente; (2) violazione degli artt. 16 d.P.R. n. 636/1972 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per asserita tardività dell'impugnazione della cartella, assumendo che la notifica fosse invece rituale e avesse fatto decorrere i termini. L'Agenzia delle Entrate ha aderito alle tesi del ricorrente. La Corte ha ritenuto i motivi infondati, confermando che la CTR aveva accertato in fatto la regolare comunicazione ex art. 65 mediante variazione della partita IVA con attribuzione alla comunione ereditaria, e che, una volta effettuata tale comunicazione, l'atto impositivo doveva essere notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, non potendo ritenersi efficace la notifica eseguita diversamente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del concessionario della riscossione, confermando la decisione della CTR che aveva annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto corretta la conclusione del giudice di merito secondo cui la comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. n. 600/1973 era stata effettuata dagli eredi, anche tramite la variazione della partita IVA intestata alla comunione ereditaria; di conseguenza, la notifica della cartella avrebbe dovuto essere eseguita personalmente e nominativamente nei confronti degli eredi, e non presso l'ultimo domicilio del contribuente defunto. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, in presenza della comunicazione, la notifica effettuata con modalità diverse è inefficace nei confronti degli eredi e non fa decorrere i termini di impugnazione. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
comma 2; ultimo comma; comma 4
Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le proprie generalità e il domicilio fiscale; se la comunicazione è effettuata, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio da loro indicato. Se la comunicazione non è effettuata, l'atto intestato al de cuius può essere notificato nell'ultimo domicilio del defunto collettivamente e impersonalmente agli eredi.
Il ruolo può essere formato al nome del contribuente anche dopo il decesso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge nei due motivi di ricorso.
È stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte osserva che si tratta di disposizione non più applicabile dal 1 aprile 1996.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'impugnazione; la censura è stata disattesa perché presupponeva la validità della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini del regime delle spese e del contributo unificato, secondo la formula di rito finale.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, quando il contribuente è deceduto, la notifica della cartella segue un regime distinto a seconda che gli eredi abbiano o meno adempiuto alla comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. n. 600/1973.
- Se gli eredi hanno tempestivamente comunicato le proprie generalità e il domicilio fiscale, l'amministrazione deve notificare l'atto impositivo personalmente e nominativamente a ciascun erede nel domicilio comunicato; una notifica diversa è inefficace nei loro confronti.
- Se la comunicazione degli eredi non è stata effettuata, l'atto intestato al de cuius può essere notificato presso l'ultimo domicilio del defunto, collettivamente e impersonalmente agli eredi, ed è efficace salvo la previa comunicazione.
- La variazione della partita IVA e l'attribuzione alla comunione ereditaria possono integrare, se accertate in fatto dal giudice di merito, una comunicazione idonea ai sensi dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973.
- La validità della notificazione è presupposto necessario per la decorrenza dei termini di impugnazione della cartella; se la notifica è inefficace, non può ritenersi tardivo il ricorso degli eredi.
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