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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25433/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento relativo all'annualità 2008, ai fini IRES e IVA. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento perché non sarebbe stata dimostrata la presentazione, entro il termine ordinario, della denuncia all'autorità giudiziaria; secondo la ricorrente, una mera annotazione di polizia giudiziaria non sarebbe stata sufficiente e, in ogni caso, al momento della notifica dell'avviso (04/08/2016) non operava più il regime transitorio del d.lgs. n. 128/2015. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione dell'atto impositivo e della sentenza, deducendo violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 97 Cost., per avere l'Ufficio recepito acriticamente le risultanze del processo verbale di constatazione, per di più non allegato, e per non avere la CTR rilevato la conseguente nullità dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ribadito che il raddoppio dei termini di accertamento deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dalla concreta presentazione della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale o dall'esito del procedimento penale; perciò è irrilevante la mancata prova della tempestiva denuncia, ove non sia contestata la sussistenza dei fatti integranti l'obbligo di denuncia. Quanto al secondo, ha richiamato il principio di legittimità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento con rinvio al p.v.c. della Guardia di Finanza, osservando che tale tecnica motivazionale non è illegittima se gli elementi sono già noti al contribuente e se l'Ufficio condivide le conclusioni del verbale. Inoltre ha rilevato che la CTR aveva comunque motivato in modo congruo, logico e articolato, valorizzando plurime circostanze indiziarie idonee a sostenere la fittizietà dell'attività. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio del termine di accertamento opera quando emergono fatti che impongono la denuncia penale ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dalla prova della effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    La stessa regola del raddoppio dei termini è applicata anche ai fini IVA in presenza di fatti penalmente rilevanti.

  • art. 331 c.p.p.

    "obbligo di denuncia penale"

    È il parametro decisivo: il raddoppio dei termini discende dal mero riscontro dei fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia, non dalla concreta attivazione del procedimento penale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem mediante rinvio al p.v.c. della Guardia di Finanza, senza che ciò comporti di per sé nullità dell'atto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla motivazione per relationem dell'avviso in presenza di elementi già noti al contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera per il solo fatto che emergano elementi di reato tali da imporre la denuncia ex art. 331 c.p.p.; non è necessario provare in giudizio la concreta e tempestiva trasmissione della denuncia, né l'avvio o l'esito del procedimento penale.
  • Se il contribuente non contesta la sussistenza dei fatti penalmente rilevanti, non può utilmente fondare la decadenza dell'Ufficio sulla sola mancata prova della denuncia all'autorità giudiziaria.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento mediante rinvio al processo verbale di constatazione è legittima quando l'Ufficio condivida le conclusioni del verbale e gli elementi richiamati siano già conoscibili dal contribuente, senza che sia necessaria una autonoma rielaborazione formale di ogni dato.
  • La censura di nullità dell'avviso per asserita adesione acritica al p.v.c. non è fondata se il giudice di merito ha comunque svolto un apprezzamento motivato del materiale indiziario, con valutazione congrua e non illogica delle circostanze poste a base dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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