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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36888/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società unipersonale in liquidazione e, in via derivata, al socio unico, relativi all'anno d'imposta 2007. L'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa della società ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ritenendo esistenti operazioni soggettivamente inesistenti e un meccanismo di frode carosello con interposizione di una società filtro nella cessione di cellulari; conseguentemente aveva determinato anche il reddito di capitale imponibile del socio. La CTP aveva annullato gli atti e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito improprio uso di un giudicato esterno relativo a un soggetto diverso; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per asserita specificità dell'appello; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di avere assolto l'onere probatorio con presunzioni gravi, precise e concordanti e che, in caso di accertamento induttivo puro, non occorresse il rigore dell'art. 2729 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del socio unico, per perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018. Sul ricorso dell'Agenzia ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, e accolto il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito alla luce del principio secondo cui, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche in via presuntiva, ma, una volta forniti elementi oggettivi idonei, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza massima e della non conoscibilità della frode.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    motivo di ricorso per motivazione apparente

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione è radicalmente mancante o meramente apparente, non quando sia concisa ma intellegibile

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    motivo di ricorso per motivazione apparente

    la sentenza tributaria deve esporre in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della decisione

  • art. 2909 c.c.

    violazione dedotta nel secondo motivo

    il giudicato esterno presuppone identità soggettiva e medesimo rapporto giuridico; non può essere invocato per una controversia riguardante soggetti diversi, salvo l'efficacia riflessa di accertamenti su punti comuni nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    violazione dedotta nel terzo motivo

    l'appello deve contenere censure specifiche ai capi della sentenza impugnata; la Corte ritiene che il motivo dell'Ufficio fosse ammissibile e che la CTR non avesse correttamente valutato la specificità delle doglianze

  • art. 2697 c.c.

    violazione dedotta nel quarto motivo

    una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente

  • art. 39, comma secondo, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    accertamento induttivo puro

    l'accertamento può fondarsi su presunzioni e su elementi indiziari che, se idonei, legittimano la rettifica del reddito; la CTR aveva erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti in presenza di elementi tipici di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    definizione agevolata delle controversie

    la definizione della controversia produce estinzione del giudizio nei confronti del soggetto che vi abbia aderito e perfezionato la procedura

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di una reale esposizione del percorso logico-giuridico; una motivazione sintetica è valida se consente di comprendere la ratio decidendi.
  • In materia di giudicato esterno, la preclusione opera solo tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico; l'accertamento compiuto in un diverso giudizio può avere al più rilievo argomentativo o riflesso, ma non equivale automaticamente a giudicato vincolante verso soggetti diversi.
  • Nel processo tributario l'appello è specifico quando individua i punti della decisione contestati e le ragioni della critica; la riproposizione di argomentazioni già svolte non è di per sé inammissibile se si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione assolve l'onere iniziale anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi specifici idonei a far emergere la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • Una volta provata dall'Ufficio la possibile partecipazione consapevole del cessionario a una frode, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile e di non essere stato in grado di conoscere l'illecito.
  • Se il giudice di merito trascura gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento e afferma apoditticamente l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, la decisione è censurabile per violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e sulla valutazione della prova presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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