Cassazione Civile, Ordinanza n. 14662/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Milano per gli anni 2010 e 2011 nei confronti di una società proprietaria di un’area interessata da demolizione di un edificio. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione della base imponibile; la commissione tributaria regionale aveva poi confermato la decisione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che si fosse formato giudicato interno sul criterio di calcolo dell’ICI basato sul valore dell’area fabbricabile e non sulla rendita catastale dell’edificio demolito, e che comunque l’avviso fosse conforme all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 5, commi 5, 6 e 10, d.lgs. n. 504/1992, artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997 e artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente verificato la congruità del valore accertato rispetto alle allegazioni delle parti. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018; dalla documentazione risultava che la società era stata ammessa alla procedura e aveva versato quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite fiscale, con domanda accettata dall’ente impositore e pagamento effettuato dalla contribuente, e ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Ha inoltre posto definitivamente le spese a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore importo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la pronuncia di estinzione per definizione agevolata non rientri nel presupposto previsto da tale norma.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
viene evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
artt. 2, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 504/1992
sono richiamati dal ricorrente in relazione alla qualificazione del bene e al criterio di imposizione ICI
art. 5, commi 4, 5, 6 e 10, d.lgs. n. 504/1992
sono richiamati dal ricorrente per sostenere il corretto criterio di determinazione della base imponibile ICI
è invocato per sostenere l’avvenuta formazione di giudicato interno
artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
sono richiamati in relazione alla disciplina dell’ICI e ai poteri regolamentari/accertativi dell’ente impositore
sono evocati per censurare la valutazione delle allegazioni e delle prove da parte del giudice di merito
art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
consente la definizione agevolata della controversia; la sua sopravvenienza determina cessazione della materia del contendere e regola le spese a carico di chi le ha anticipate
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l’applicazione perché la pronuncia è di estinzione per definizione agevolata e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità
Massime di principio
- Quando interviene una valida definizione agevolata della lite fiscale, con adesione ammessa dall’ente impositore e pagamento dell’importo dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- La definizione agevolata della controversia determina che le spese restino definitivamente a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata non è assimilabile a un rigetto, a un’inammissibilità o a un’improcedibilità del ricorso; pertanto non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura agevolata, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria.
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