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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34661/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella esattoriale emessa per la riscossione degli interessi di sospensione maturati su importi non versati in un precedente giudizio tributario. In quel giudizio la CTP aveva sospeso il processo per pregiudizialità penale e, successivamente, lo aveva dichiarato estinto per mancata riassunzione. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che il credito fosse prescritto in cinque anni; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l'appello dell'amministrazione. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 39, comma 2, del D.P.R. 602/1973, dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 e degli artt. 2946, 2948 n. 4 e 2953 c.c., sostenendo che gli interessi di sospensione sarebbero diversi dagli interessi di mora e che, in mancanza di giudicato, non potrebbe applicarsi la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., ma neppure la prescrizione quinquennale invocata dalla CTR secondo la norma sulle sanzioni; l'amministrazione contestava in sostanza il termine prescrizionale applicato al credito per interessi.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta, nella sostanza, la decisione impugnata, integrandone la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha osservato che nel procedimento presupposto non vi era stato alcun giudicato di merito, ma solo la definitività dell'atto accertativo a seguito dell'estinzione del giudizio. Da ciò ha tratto la conseguenza che non era applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. In assenza di giudicato, per la riscossione degli interessi si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., con conferma dell'esito favorevole alla contribuente. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della parte intimata; esclusa inoltre l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 30 D.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina degli interessi di sospensione sulla riscossione

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente come base normativa degli interessi di sospensione

  • art. 39 D.lgs. 546/1992

    nel giudizio presupposto ha consentito la sospensione per pregiudizialità penale

  • art. 45 D.lgs. 546/1992

    nel giudizio presupposto ha fondato la declaratoria di estinzione per mancata riassunzione

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    richiamato sia dalla CTR sia dalla Corte; non è la norma specificamente pertinente agli interessi, ma la Corte conferma comunque il risultato finale sulla base del termine quinquennale

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ordinaria prescrizione decennale della sorte capitale

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    ritenuto applicabile agli interessi, con prescrizione quinquennale, senza distinguere tra natura degli interessi o tipo di obbligazione principale

  • art. 2953 c.c.

    esclude l'applicabilità del termine decennale in mancanza di un giudicato di merito; la mera definitività dell'atto non basta

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte integra la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone l'esito

  • art. 1194 c.c.

    richiamato in chiave sistematica per l'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Quando una cartella esattoriale relativa a interessi non è fondata su una sentenza passata in giudicato, non opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.; la mera definitività dell'atto accertativo non equivale a giudicato.
  • Il diritto alla riscossione degli interessi tributari si prescrive, in via generale, nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., termine che si applica agli interessi a prescindere dalla loro qualificazione (convenzionali, compensativi o moratori).
  • L'obbligazione di interessi, pur nascendo accessoriamene rispetto al debito principale, acquisisce autonoma rilevanza e segue una propria disciplina prescrizionale, distinta da quella della sorte capitale.
  • L'assenza di un giudicato di merito impedisce di estendere alla riscossione degli interessi il termine decennale riservato all'esecuzione del titolo giudiziale definitivo.
  • In sede di legittimità la Corte può confermare il dispositivo della decisione impugnata anche integrandone la motivazione, quando il risultato sia comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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