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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13578/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, fondato su accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973. Dopo un primo giudizio, definito con accoglimento parziale dell'appello del contribuente e rideterminazione di alcune voci dell'accertamento, l'Ufficio notificava una intimazione di pagamento con prospetti di calcolo, riferita alla riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo. Il contribuente impugnava l'intimazione sostenendo che fosse priva di adeguata motivazione e che non consentisse di verificare criteri e modalità di rideterminazione degli importi; inoltre assumeva che, dopo l'annullamento parziale dell'avviso originario, l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento in rettifica e una nuova iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente la mera intimazione. Con il terzo motivo denunciava infine il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello in tema di spese di lite, perché la CTR aveva parlato di compensazione in motivazione ma aveva poi condannato il contribuente alle spese nel dispositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il primo motivo, ritenendo che il ricorso non chiarisse adeguatamente il vizio di omessa pronuncia e che, comunque, l'intimazione fosse sufficientemente motivata alla luce dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 29 d.l. 78/2010, essendo indicato il collegamento con l'originario avviso e con la sentenza di appello che aveva rideterminato parzialmente la pretesa. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo, osservando che la riscossione frazionata in pendenza di giudizio è consentita dalle norme richiamate e che non era necessario un nuovo avviso di accertamento in rettifica nei termini prospettati dal ricorrente. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando una evidente discrasia tra motivazione e dispositivo sulle spese di lite: la motivazione parlava di compensazione, mentre il dispositivo condannava il contribuente al pagamento delle spese. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito contestato al contribuente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte rileva che il motivo non chiarisce in modo sufficientemente specifico il vizio denunciato

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, che devono essere specifici e riconducibili ai vizi tipizzati

  • art. 366 c.p.c.

    richiede chiara esposizione dei fatti, dei motivi e specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; non impone integrale trascrizione, ma puntuale indicazione del contenuto e della presenza nel fascicolo

  • art. 6, par. 1, CEDU

    evocato per affermare che il requisito di autosufficienza del ricorso non deve tradursi in eccessivo formalismo tale da incidere sulla sostanza del diritto conteso

  • art. 68 d.lgs. 546/1992

    disciplina la riscossione frazionata dei tributi in pendenza del giudizio tributario; consente l'esigibilità parziale dopo le decisioni di merito secondo gli importi risultanti dalle sentenze

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    impone la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; nel caso concreto il requisito è ritenuto soddisfatto dall'intimazione e dai prospetti allegati

  • art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010

    richiamato per il meccanismo degli atti successivi contenenti l'intimazione ad adempiere quando gli importi sono rideterminati in base agli avvisi di accertamento

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.l. 78/2010

    prevede l'esecutività degli atti e l'avvertimento sulla riscossione affidata agli agenti della riscossione decorso il termine per il pagamento

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese di lite in relazione alla condanna del soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese; la Corte valorizza la discrasia tra motivazione e dispositivo come errore da correggere

  • art. 295 c.p.c.

    invocato in appello per la sospensione; la CTR l'aveva esclusa per mancanza di pregiudizialità rilevante

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e chiaramente riconducibili a uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la mera evocazione di vizi, senza precisa individuazione del profilo di doglianza e degli atti rilevanti, può determinare l'inammissibilità.
  • L'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non richiede la trascrizione integrale degli atti, ma impone l'indicazione puntuale del contenuto rilevante dei documenti e della loro collocazione nel fascicolo di merito; l'interpretazione va mantenuta in senso non eccessivamente formalistico, in coerenza con l'art. 6 CEDU.
  • In materia tributaria, la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio è consentita dall'art. 68 d.lgs. 546/1992 e può fondarsi sulla decisione giudiziale che abbia rideterminato l'originaria pretesa, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento in rettifica se la base normativa dell'esazione è già individuabile.
  • L'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando richiama l'avviso di accertamento originario, la sentenza che ha rideterminato la pretesa e i prospetti di calcolo che consentono di comprendere gli importi richiesti e il criterio seguito dall'Ufficio.
  • La discrasia tra motivazione e dispositivo in tema di spese di lite, quando la motivazione giustifica la compensazione e il dispositivo condanna invece la parte alle spese, integra un errore che impone la cassazione con rinvio per la rinnovata regolamentazione delle spese secondo quanto effettivamente argomentato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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