Cassazione Civile, Ordinanza n. 35122/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia riguarda il prelievo qualificato dalla Cassa come contributo di solidarietà, operato in detrazione sulle rate di pensione già liquidate e maturate in favore di tre iscritti. I pensionati hanno ottenuto in primo grado, e poi in appello, la declaratoria di illegittimità del prelievo, con ordine alla Cassa di cessarlo e di restituire le somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che il contributo fosse legittimo alla luce dell’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati, delle norme sul riordino e sulla sostenibilità finanziaria delle Casse e delle delibere/regolamento interni; (2) ha dedotto che, quanto meno per gli anni 2012-2013, dovesse applicarsi il contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011, ritenendo che l’illegittimità del prelievo interno equivalesse a inerzia dell’Ente; (3) ha contestato la reiezione dell’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute, invocando la disciplina dei ratei pensionistici e delle differenze di pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la Cassa non aveva il potere di istituire con fonte regolamentare un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in essere, perché un prelievo di tale natura può essere introdotto solo dal legislatore e non rientra nei criteri di determinazione della pensione a cui è riferito il principio del pro-rata. Ha inoltre ritenuto corretta la esclusione dell’applicabilità del contributo dell’1% previsto per il biennio 2012-2013, perché tale disciplina presuppone la mancata adozione di misure da parte della Cassa entro il termine fissato o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, non già l’adozione di misure poi dichiarate illegittime. Infine, ha confermato la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute, trattandosi non di semplice differenza di ratei pensionistici già esigibili, ma di credito restitutorio conseguente a un prelievo illegittimo.
Norme richiamate
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2
le Casse privatizzate godono di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma entro i limiti fissati dalla legge; i loro regolamenti non possono istituire prelievi patrimoniali non riconducibili ai poteri normativamente attribuiti.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12
ha natura di norma imperativa inderogabile per le Casse privatizzate; consente variazioni di aliquote e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro-rata, ma non legittima l'introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763
la modifica non consente di fondare il potere della Cassa di imporre un contributo di solidarietà, poiché la disposizione riguarda i criteri di determinazione del trattamento pensionistico e il pro-rata, non un prelievo autonomo sui pensionati.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488
la norma di interpretazione autentica non legittima il contributo di solidarietà regolamentare della Cassa; la condizione di legittimità richiede che gli atti siano finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine, finalità non propria del contributo temporaneo contestato.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 24, lett. b), conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
prevede un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 solo in caso di inerzia della Cassa nell'adozione delle misure di riequilibrio o di parere negativo dei Ministeri vigilanti; non si applica quando la Cassa abbia adottato misure poi dichiarate illegittime.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge, sicché non può essere istituito da fonte regolamentare dell'ente previdenziale.
artt. 2, 3 e 38 Cost.
invocati nel ricorso, ma la Corte conferma l'orientamento già consolidato che esclude la legittimità del prelievo regolamentare e della prescrizione quinquennale.
richiamato nel primo motivo, senza che ciò abbia inciso sull'esito del giudizio.
art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21
richiamato nel terzo motivo in relazione alla prescrizione, ma ritenuto non idoneo a mutare il termine applicabile.
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquidato ed esigibile; non si applica al credito restitutorio per trattenute illegittime su pensioni già erogate in misura ridotta.
richiamato nel terzo motivo, ma non tale da far decorrere un termine quinquennale per il credito restitutorio oggetto di causa.
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
la disciplina quinquennale dei ratei arretrati o delle differenze di riliquidazione non si applica alla fattispecie, che non è una riliquidazione ma ripetizione di indebito per prelievo illegittimo.
si applica il termine ordinario decennale per l'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute.
poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato la disciplina sulla condanna equitativa in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
la definizione del giudizio conformemente alla proposta non accettata comporta la valutazione tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate hanno autonomia normativa, ma non possono istituire con regolamento prelievi patrimoniali sui pensionati che non siano riconducibili ai criteri legali di determinazione del trattamento pensionistico; un contributo di solidarietà sui ratei già liquidati è prestazione patrimoniale imposta e richiede una base di legge.
- Il principio del pro-rata opera per le modifiche dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico e non consente di giustificare trattenute autonome su pensioni già determinate e in pagamento.
- La previsione legislativa di un contributo di solidarietà per periodi limitati presuppone rigorosamente i fatti-condizione indicati dalla legge; non è consentito estendere tale disciplina a ipotesi diverse, come l'adozione di misure poi ritenute illegittime.
- Quando si controverte sulla restituzione di somme indebitamente trattenute a titolo di prelievo illegittimo su pensioni già erogate, il credito non coincide con il rateo pensionistico esigibile e si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale dei ratei pensionistici.
- La decorrenza della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia già liquidato ed esigibile; se l'ammontare dovuto è oggetto di contestazione per effetto di una trattenuta illegittima, la pretesa restitutoria segue il termine ordinario.
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