Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00546/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva irrogato alla società una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo, previsto dalla disciplina sulle operazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata, di indicare separatamente nel quadro RF della dichiarazione dei redditi i costi inerenti a tali operazioni negli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. La società aveva ottenuto l'annullamento della sanzione in primo e secondo grado, poiché la CTR aveva ritenuto sanata l'omissione mediante dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 110 TUIR, dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, contestando la correttezza della decisione regionale. Nelle more del giudizio entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che la società aveva aderito alla definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall'art. 9 del D.L. n. 119 del 2018, convertito nella L. n. 136 del 2018, ed aveva versato quanto dovuto, oltre ad avere già rimosso le omissioni mediante dichiarazioni integrative.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla procedura di regolarizzazione delle irregolarità formali, con pagamento delle somme dovute, e che le omissioni contestate erano state in precedenza rimosse con dichiarazioni integrative. Ha quindi disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. Non è stata adottata una decisione sul merito del motivo di ricorso, perché la sopravvenuta definizione agevolata ha assorbito il contenzioso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata sopravvenuta delle irregolarità formali, quando accompagnata dal pagamento delle somme dovute e dalla previa rimozione delle omissioni contestate, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
  • La regolarizzazione mediante dichiarazioni integrative può assumere rilievo quale sanatoria delle omissioni meramente formali contestate dall'Amministrazione finanziaria, se il quadro normativo speciale lo consente e ne risultano integrati i presupposti.
  • Quando il rapporto processuale è definito per effetto di una sopravvenuta procedura di sanatoria concordemente rappresentata dalle parti, il giudice di legittimità può dichiarare cessata la materia del contendere e compensare integralmente le spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.