Cassazione Civile, Ordinanza n. 00546/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva irrogato alla società una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo, previsto dalla disciplina sulle operazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata, di indicare separatamente nel quadro RF della dichiarazione dei redditi i costi inerenti a tali operazioni negli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. La società aveva ottenuto l'annullamento della sanzione in primo e secondo grado, poiché la CTR aveva ritenuto sanata l'omissione mediante dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 110 TUIR, dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, contestando la correttezza della decisione regionale. Nelle more del giudizio entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che la società aveva aderito alla definizione agevolata delle irregolarità formali prevista dall'art. 9 del D.L. n. 119 del 2018, convertito nella L. n. 136 del 2018, ed aveva versato quanto dovuto, oltre ad avere già rimosso le omissioni mediante dichiarazioni integrative.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla procedura di regolarizzazione delle irregolarità formali, con pagamento delle somme dovute, e che le omissioni contestate erano state in precedenza rimosse con dichiarazioni integrative. Ha quindi disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. Non è stata adottata una decisione sul merito del motivo di ricorso, perché la sopravvenuta definizione agevolata ha assorbito il contenzioso.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio per l'omessa indicazione separata dei costi relativi ad operazioni con imprese black list
art. 110, comma 11, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
norma che imponeva l'adempimento dichiarativo contestato, rilevante ai fini della deducibilità dei costi
art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322 del 1998
consente la presentazione di dichiarazioni integrative, richiamata come mezzo di sanatoria delle omissioni formali
art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997
norma richiamata nel ricorso per cassazione tra quelle violate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge
ha consentito la trattazione camerale del ricorso
art. 9 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
disciplina la definizione agevolata delle irregolarità formali; la Corte ritiene che, ricorrendone i presupposti, la regolarizzazione perfezioni la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'attestazione del raddoppio del contributo unificato perché la definizione del giudizio non rientra nei casi previsti dalla norma
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012
richiamato in combinato disposto per la prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata sopravvenuta delle irregolarità formali, quando accompagnata dal pagamento delle somme dovute e dalla previa rimozione delle omissioni contestate, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- La regolarizzazione mediante dichiarazioni integrative può assumere rilievo quale sanatoria delle omissioni meramente formali contestate dall'Amministrazione finanziaria, se il quadro normativo speciale lo consente e ne risultano integrati i presupposti.
- Quando il rapporto processuale è definito per effetto di una sopravvenuta procedura di sanatoria concordemente rappresentata dalle parti, il giudice di legittimità può dichiarare cessata la materia del contendere e compensare integralmente le spese.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la causa si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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