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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34394/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società in nome collettivo operante nel settore edilizio e, per trasparenza, dei suoi tre soci. L'Ufficio aveva rideterminato in via analitico-induttiva il reddito d'impresa, la base IRAP e il volume d'affari della società, contestando in particolare la presunta sottovalutazione dei prezzi di vendita di sei immobili costruiti in un cantiere di Sestu rispetto al valore di mercato, sulla base di indizi raccolti in verifica. Ai soci erano stati poi notificati autonomi avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali e contributi previdenziali, in proporzione alle quote sociali. La CTP aveva respinto i ricorsi riuniti; la CTR aveva dichiarato inesistente e inammissibile l'appello dei soci per difetto di procura ad litem, respingendo quello della società. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dei soci senza assegnare un termine per sanare il difetto di procura e senza disporre l'integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario; 2) nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia, poiché la CTR avrebbe apoditticamente qualificato come gravi, precise e concordanti le presunzioni poste a base dell'accertamento; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo, per non aver la CTR valutato in modo analitico e complessivo gli indizi dell'Ufficio e le contrarie deduzioni dei contribuenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato l'error in procedendo relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, necessari litisconsorti nel giudizio avente ad oggetto l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società di persone e dei soci. Ha precisato che il vizio di mancanza della procura ad litem dei soci non poteva essere sanato ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, ma ha anche rilevato che la CTR, una volta constatata l'assenza dei soci dal giudizio di appello, avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro per denunciare nullità processuali della sentenza impugnata.

  • art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario richiama l'art. 182 c.p.c. e attribuisce i relativi provvedimenti al presidente o al collegio.

  • art. 182 c.p.c.

    "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio..."

    nel testo applicabile ratione temporis consente la sanatoria del difetto di rappresentanza o della nullità della procura, ma non della mancanza/inesistenza della procura stessa; la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite in tal senso.

  • art. 182 c.p.c.

    "Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità..."

    nel testo successivo alla riforma Cartabia, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 30 giugno 2023, è richiamato solo in via comparativa.

  • art. 331, comma 1, c.p.c.

    impone l'integrazione del contraddittorio quando la causa riguarda litisconsorti necessari.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    rende applicabili al processo tributario le disposizioni del libro II, titolo III, capo I, c.p.c., tra cui l'art. 331 c.p.c.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    nei giudizi tributari relativi ad accertamenti unitari impone la partecipazione della società e dei soci, in quanto litisconsorti necessari.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    norma invocata dai ricorrenti e richiamata come base dell'accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    norma invocata dai ricorrenti e richiamata come base dell'accertamento analitico-induttivo ai fini IVA.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per motivazione apparente; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito motivazionale; il motivo è assorbito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la motivazione della sentenza tributaria; il motivo è assorbito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione e sul diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione e sul giusto processo.

  • art. 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere che l'istanza di trattazione presentata dai soci tramite nuovo difensore integrasse intervento volontario e manifestazione di volontà di proseguire il giudizio.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    base per la cassazione con rinvio.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    base per la cassazione con rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la cassazione con rinvio nel processo tributario e per le spese.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato quale fondamento dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario relativo all'accertamento del reddito di una società di persone e della conseguente imputazione per trasparenza ai soci, società e soci sono litisconsorti necessari: il processo deve svolgersi con la partecipazione di tutti, salvo che siano dedotte questioni personali ai singoli soci.
  • Se il giudice rileva l'assenza di un litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione, deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la decisione è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
  • Nel regime dell'art. 182 c.p.c. applicabile ratione temporis, il giudice può assegnare un termine per sanare il difetto di rappresentanza o la nullità della procura, ma non può utilizzare la norma per sanare la totale mancanza o inesistenza della procura alle liti.
  • L'unitarietà dell'accertamento fiscale sulle società di persone comporta che l'impugnazione proposta da uno soltanto dei soggetti coinvolti non può definire validamente il rapporto senza il simultaneo coinvolgimento degli altri litisconsorti necessari.
  • Laddove una parte, inizialmente rimasta fuori dal giudizio per un vizio di procura o di rappresentanza, compia un atto successivo inequivoco di volontà di partecipare al processo tramite difensore validamente munito di procura, tale atto può rilevare come intervento volontario e sanatoria dell'irregolarità processuale, ma non esime il giudice dal rispetto delle regole sul contraddittorio necessario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoGiurisdizioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullitàOnere della prova

Testo integrale

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