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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35296/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione 2009 di una società di persone poi cancellata dal registro imprese, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e disconoscimento di costi e IVA ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La società e le socie avevano impugnato l’atto, ottenendo esito favorevole in primo grado e poi in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di accertamento tributario e onere della prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente preteso una prova certa dell’inesistenza delle operazioni, invece di valorizzare correttamente gli elementi presuntivi e indiziari offerti dall’Ufficio. Le resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per la notifica alla società estinta e la mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle socie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società estinta, rilevando che la cancellazione dal registro delle imprese era anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento e all’instaurazione del giudizio di primo grado: ciò comporta difetto di capacità processuale e di legittimazione a stare in giudizio della società, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla società, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Quanto alle socie, la Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità della notifica del ricorso per cassazione e ha accolto il motivo dell’Agenzia: la CTR, pur richiamando correttamente i principi sull’onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti, li ha poi disattesi richiedendo una prova certa del carattere fittizio delle operazioni, invece di valutare gli elementi presuntivi secondo il criterio di gravità, precisione e concordanza e poi esaminare l’eventuale prova contraria del contribuente. Per le socie, quindi, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il difetto di legitimatio ad causam o di capacità processuale emerge sin dall’origine, precludendo ogni ulteriore prosecuzione del giudizio limitatamente al soggetto estinto.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti possono fondare l’accertamento tributario e la contestazione dell’inesistenza di operazioni.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    in tema di IVA, l’Ufficio può fondare la rettifica anche su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sull’accertamento e alla ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 109 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla deducibilità dei costi contestati come inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    una volta assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, grava sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni e della legittima deduzione del costo o detrazione IVA.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al valore delle presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono idonee a fondare il convincimento del giudice se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice tributario.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via analogica per affermare la validità della notifica agli aventi causa/successori della società estinta.

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato per la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore costituito.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato per il principio di validità della notificazione al difensore costituito per più parti.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio; se l’atto impositivo e il giudizio di primo grado intervengono dopo tale estinzione, il ricorso introduttivo è inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio nei confronti della società estinta.
  • L’estinzione della società non elimina il rapporto obbligatorio tributario, che si trasferisce ai soci secondo un fenomeno successorio; perciò gli atti e le impugnazioni possono validamente coinvolgere i soci quali successori della società estinta.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio quando offre elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche mediante documentazione e verbali acquisiti in procedimenti o verifiche relativi ad altri soggetti.
  • Una volta assolto l’onere probatorio dell’Ufficio, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della deduzione o detrazione; la sola regolarità formale delle scritture contabili non è sufficiente.
  • Il giudice di merito deve prima valutare complessivamente gli indizi offerti dall’Amministrazione e solo se li ritiene idonei deve esaminare la prova contraria del contribuente; non può esigere dall’Ufficio una prova certa e diretta del carattere fittizio delle operazioni quando la legge consente il ricorso a presunzioni semplici qualificate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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