Cassazione Civile, Ordinanza n. 05233/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda la rendita catastale di un impianto eolico. La società aveva presentato DOCFA proponendo una forte riduzione della rendita, escludendo dalla stima la torre dell’aerogeneratore in applicazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. L’Agenzia aveva rettificato la proposta ritenendo invece tassabile anche la torre, qualificandola come costruzione rilevante ai fini catastali. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società per difetto di motivazione dell’avviso; la C.T.R., in sede di appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione, ritenendo la torre parte integrante dell’unicum impiantistico e rideterminando la rendita. Contro la sentenza di rinvio la Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) motivazione apparente e violazione dei limiti del giudizio di rinvio, per asserito appiattimento della C.T.R. sui pareri di parte e mancato autonomo esame; (2) violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che solo navicella e rotore, e non la torre, andavano esclusi; (3) omessa pronuncia sulla corretta determinazione del valore di lotto e altri elementi della stima; (4) violazione delle norme catastali e del criterio di stima, lamentando che la C.T.R. non avrebbe correttamente rideterminato il valore residuo con il metodo legale e avrebbe illegittimamente inciso sulla rendita già accertata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i quattro motivi del ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la sentenza della C.T.R. fosse sufficientemente motivata, non vi fosse violazione dei limiti del giudizio di rinvio, non sussistesse omissione di pronuncia sui punti dedotti e che la ricostruzione della rendita fosse conforme all’art. 1, comma 21, L. 208/2015 e ai principi già affermati in materia di torri eoliche. La Corte ha ribadito che, ai fini catastali, non si computano i componenti che sono funzionali al processo produttivo e che la torre, se accertata come parte essenziale e inscindibile dell’aerogeneratore, deve essere esclusa dalla stima. Ha inoltre affermato che le doglianze dell’Ufficio miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure dell’Ufficio sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e, indirettamente, al sindacato motivazionale, ma la Corte ha escluso che esse fossero fondate o ammissibili nei limiti prospettati.
La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende percepibili le ragioni della decisione, anche se concisa, e non è richiesto l’esame di ogni singolo argomento difensivo.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per affermare il requisito del minimo costituzionale della motivazione.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel motivo sull’apparenza della motivazione e sulla disciplina del processo tributario, senza che la Corte ravvisasse violazioni.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte; nel caso concreto la C.T.R. si è attenuta al dictum rescissorio.
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"; "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma ha natura catastale e impone di escludere dalla rendita tutti i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo; ciò che conta è la strumentalità al processo produttivo, non la sola consistenza fisica o immobilizzazione.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Richiamato dal motivo dell’Ufficio come norma di raccordo del regime catastale, ma non ritenuto ostativo all’esclusione della torre qualora funzionale al processo produttivo.
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto della questione dedotta.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato dal quarto motivo in tema di rendita catastale e classamento degli immobili urbani.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato quale criterio di stima residua del valore fondiario, ma la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del criterio di legge seguito dalla C.T.R.
Richiamato in materia catastale e di rettifica della rendita, senza accoglimento delle doglianze dell’Ufficio.
Richiamato nell’ambito della procedura DOCFA e della determinazione catastale, senza che la Corte ne traesse conseguenze favorevoli al ricorrente.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo l’art. 1, comma 21, L. 208/2015, devono essere esclusi dalla stima diretta tutti i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo.
- La qualificazione catastale di un componente di impianto dipende dalla sua funzione nel processo produttivo e non dalla sola stabilità, volumetria o ancoraggio al suolo; è quindi decisiva la verifica se il bene abbia autonomia funzionale oppure sia parte essenziale e inscindibile dell’unicum impiantistico.
- La torre di un aerogeneratore non è automaticamente imponibile come costruzione: il giudice di merito deve accertare in concreto se svolga una mera funzione passiva di sostegno oppure se costituisca componente attiva ed essenziale del sistema di produzione dell’energia eolica.
- La sentenza è motivata in modo non apparente quando espone, sia pure in forma concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e consente il controllo logico della ratio decidendi; non è necessario rispondere espressamente a ogni singola allegazione difensiva.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della questione o del motivo dedotto, mentre il mancato esame di singoli argomenti o prove integra, al più, un difetto di motivazione o un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e può procedere all’accertamento dei fatti e alla nuova quantificazione solo nei limiti tracciati dal dictum rescissorio e delle preclusioni già maturate.
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