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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25248/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della prova del deposito della domanda di definizione agevolata e del versamento nei termini e alle condizioni previste, ritenendo integrato il presupposto estintivo previsto dall’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a Ires 2012 emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 a seguito del disconoscimento di agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente). Nel corso del giudizio di cassazione, la parte contribuente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della lite, allegando la domanda presentata ai sensi dell’art. 1 della L. n. 197/2022 e la prova del pagamento dovuto. L’Agenzia delle Entrate, preso atto della regolarità della definizione, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Indica il titolo procedurale della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, emessa a seguito di controllo automatizzato e disconoscimento di agevolazioni fiscali.

  • L. n. 388/2000

    Richiamata come fonte delle agevolazioni fiscali disconosciute nell’atto impugnato.

  • art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022

    Disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali; la Corte rileva che la regolarità della domanda e del versamento determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    Prevede l’estinzione del giudizio in presenza della prova della domanda di definizione agevolata e del pagamento nei termini e alle condizioni previste.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla difesa erariale ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato perché non ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la prova del deposito della domanda di definizione agevolata e del pagamento integrale dovuto nei termini previsti dalla legge determina l’estinzione del processo ai sensi della disciplina speciale sulla definizione delle liti pendenti.
  • L’estinzione per definizione agevolata opera ferma la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di opporre eventuale diniego secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legge.
  • In caso di definizione agevolata della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione legislativa richiamata dalla Corte.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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