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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35135/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno 2004, con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione e recuperato maggiori imposte sulla base di ricavi ritenuti occultati per effetto dello scostamento dagli studi di settore. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che l'Amministrazione si era limitata a un'applicazione meccanica degli studi di settore, senza provare la fondatezza della pretesa. Con l'ultimo motivo ha dedotto vizio di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, sostenendo che mancava un accertamento della 'grave incongruenza' tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore e che uno scostamento non significativo non basta a giustificare l'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo e l'ultimo motivo, affermando che nell'accertamento standardizzato tramite studi di settore la gravità, precisione e concordanza della presunzione non derivano automaticamente dal mero scostamento, ma si consolidano all'esito del contraddittorio endoprocedimentale; una volta svolto il contraddittorio e in difetto di valide giustificazioni del contribuente, l'Ufficio può fondare l'avviso anche sul solo scostamento. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, reputando sufficiente il riferimento allo scostamento e alla mancata giustificazione da parte del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti processuali rilevanti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché la questione non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, dopo il contraddittorio sugli studi di settore, l'onere di offrire giustificazioni ricade sul contribuente

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base normativa dell'accertamento tributario; la Corte ne conferma la compatibilità con l'uso degli studi di settore come presunzioni semplici

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in tema di rettifica IVA; la Corte ritiene legittimo l'accertamento fondato sullo scostamento dagli standards dopo il contraddittorio

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    invocato per richiedere la dimostrazione della grave incongruenza; la Corte non esamina nel merito la censura perché il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità del ricorso per cassazione e per l'onere di indicare e riprodurre gli atti rilevanti

  • Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635

    richiamata per il principio secondo cui gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che si consolidano solo all'esito del contraddittorio

  • Cass., ord., 18 settembre 2019, n. 23252

    richiamata per affermare che, dopo il contraddittorio, l'avviso può essere fondato anche sul solo scostamento in assenza di giustificazioni

  • Cass., ord., 15 gennaio 2019, n. 769

    richiamata nel medesimo senso sulla sufficienza dello scostamento dopo il contraddittorio

  • Cass. Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781

    richiamata per il divieto di esaminare i fascicoli di ufficio o di parte in sede di legittimità per supplire alle carenze del ricorso

  • Cass. 20 agosto 2015, n. 17049

    richiamata a sostegno dell'onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • L'accertamento tributario fondato su studi di settore opera come sistema di presunzioni semplici che acquista la necessaria gravità, precisione e concordanza solo dopo il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
  • L'avviso di accertamento non può limitarsi a registrare lo scostamento dai parametri, ma deve essere sorretto dalla dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard e dalla considerazione delle eventuali contestazioni del contribuente; tuttavia, se il contraddittorio è stato svolto e il contribuente non offre valide giustificazioni, lo scostamento può da solo sostenere la pretesa fiscale.
  • In sede di legittimità il motivo che contesti la sussistenza di una grave incongruenza o la novità della questione deve essere autosufficiente: occorre riportare gli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione di merito esplicita, sia pure sinteticamente, lo scostamento tra dichiarato e accertato e l'assenza di giustificazioni difensive, poiché ciò consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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