Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27528/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, nell'anno d'imposta 2009, di un ramo d'azienda da parte di una società che si era munita di certificato negativo delle pendenze fiscali della cedente. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate notificava alla cessionaria una cartella esattoriale per debiti fiscali non pagati dalla cedente, ritenendo la società solidalmente obbligata ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. Nei gradi di merito la società era risultata vittoriosa, valorizzandosi l'efficacia liberatoria del certificato negativo. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia o motivazione apparente, per mancata risposta al motivo d'appello relativo alla dedotta decadenza; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2560 c.c., sostenendo che il certificato negativo non avrebbe coperto l'anno dell'acquisto e i due precedenti. Parallelamente, la società aveva chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, ma l'Agenzia aveva negato l'accesso alla procedura sul presupposto che la controversia avesse ad oggetto una cartella esattoriale, ritenuta atto esecutivo e non impositivo. La società impugnava quindi anche il diniego di definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha esaminato con priorità il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, ritenendolo fondato. Ha qualificato la cartella impugnata come primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata alla contribuente, emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e avente natura 'impo-esattiva'. Ha quindi applicato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui anche le controversie aventi a oggetto cartelle emesse in tale sede sono definibili ex art. 6 d.l. n. 119/2018, quando la cartella costituisca il primo atto impugnabile anche nel merito. È stato inoltre escluso che la posizione della cessionaria fosse meramente sussidiaria e quindi priva di legittimazione a chiedere la definizione, richiamandosi la stessa prassi dell'Amministrazione che ammette l'iniziativa di più soggetti rispetto al medesimo atto. Accolto il ricorso sul diniego, la Corte ha ritenuto definita la controversia e ha dichiarato estinto il ricorso principale iscritto al n. 36863/2018, con spese come da dispositivo e compensazione delle spese relative al ricorso sul diniego per la successiva intervenuta giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 del d.lgs. n. 472/1997

    la responsabilità del cessionario per i debiti fiscali della cedente è richiamata come fondamento della cartella; la Corte non ne amplia qui il contenuto, ma valuta la lite alla luce della definizione agevolata della controversia

  • art. 2560 c.c.

    invocato dall'Agenzia per sostenere la disciplina della responsabilità per i debiti aziendali; nel testo la censura è riportata, ma non è la ratio decisoria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base processuale del motivo per omessa pronuncia/motivazione apparente

  • art. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamati in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del vizio motivazionale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di violazione di legge

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    la cartella emessa in esito al controllo automatizzato è considerata atto 'impo-esattivo' e, se primo atto comunicato al contribuente, rientra tra le controversie definibili

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    la cartella è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa quando è il primo atto che comunica la pretesa fiscale

  • art. 6 del d.l. n. 119/2018

    la controversia sulla cartella emessa ex art. 36-bis è suscettibile di definizione agevolata se la cartella è il primo atto della pretesa tributaria

  • l. n. 136/2018

    conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, è definibile anche la controversia avente a oggetto la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria sia stata comunicata al contribuente.
  • La cartella 'impo-esattiva' emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, se primo atto impugnabile, consente di dedurre non solo vizi propri ma anche contestazioni attinenti al merito della pretesa fiscale.
  • L'impugnazione dell'avviso bonario è facoltativa; la sua mancata opposizione non determina cristallizzazione della pretesa e non impedisce di far valere ragioni di merito contro la successiva cartella.
  • Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, la legittimazione non è esclusa dalla natura eventualmente sussidiaria o solidale della posizione del soggetto che impugna il medesimo atto, se quel soggetto è destinatario della cartella e quindi titolare di una posizione processuale autonoma.
  • Quando l'accoglimento del ricorso sul diniego di definizione agevolata comporta la definizione della controversia principale, il giudizio principale può essere dichiarato estinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.