Cassazione Civile, Ordinanza n. 04645/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della CTR, che aveva confermato l'accertamento della plusvalenza non dichiarata, è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una contribuente l'omessa dichiarazione, nel modello Unico 2004, di una plusvalenza derivante dalla cessione di una porzione di suolo edificatorio pertinenziale a un immobile venduto con il medesimo atto. La contribuente ha impugnato l'atto, ma il ricorso è stato rigettato in primo grado e poi in appello dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 della L. n. 448/2001, sostenendo che, avendo aderito alla rideterminazione del valore del terreno mediante perizia giurata e imposta sostitutiva, l'Ufficio non avrebbe potuto rettificare il valore ai fini dell'accertamento della plusvalenza; (2) violazione dell'art. 1, comma 265, L. n. 244/2007, lamentando la presunta inferiorità probatoria delle presunzioni semplici e la maggiore forza della propria perizia rispetto agli elementi valorizzati dall'Ufficio; (3) erronea applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 600/1973; (4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi. La Corte ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili per difetto di specificità e per mancata indicazione/localizzazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., oltre che perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi indiziari, non consentita in cassazione; ha comunque precisato che il valore risultante dalla perizia può essere rettificato dall'Ufficio se questo dimostra che non corrisponde all'effettivo valore del cespite. La censura motivazionale è stata inoltre ritenuta inammissibile anche perché formulata secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e perché ricorreva una doppia conforme.
Norme richiamate
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
La rideterminazione del valore di acquisto mediante perizia e imposta sostitutiva costituisce valore normale minimo di riferimento; tuttavia il fisco può rettificarlo se prova che non corrisponde all'effettivo valore del bene.
art. 1, comma 265, L. 24 dicembre 2007, n. 244
In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ... valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.
La censura che pretende di valorizzare la propria perizia rispetto alle presunzioni dell'Ufficio non può risolversi in una rivalutazione del merito e degli elementi indiziari.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione formale di violazione di legge è inammissibile quando in realtà mira a contestare l'apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'accertamento, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta al merito e quindi inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'accertamento, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta al merito e quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo motivazionale è inammissibile se formulato secondo il testo previgente non più applicabile ratione temporis; comunque, in presenza di doppia conforme, il vizio non è scrutinabile nei limiti dedotti.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente precluso se non sono indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se i documenti posti a fondamento delle censure non sono specificamente indicati e localizzati nei gradi di merito, secondo l'onere imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'etichetta normativa, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- In materia di plusvalenze su terreni, la rideterminazione del valore mediante perizia giurata e imposta sostitutiva fissa un valore normale minimo di riferimento vincolante anche per il fisco, ma l'Amministrazione può superarlo se dimostra che il valore periziato non corrisponde al reale valore del cespite.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è insindacabile in cassazione, salvo vizi realmente riconducibili ai limiti del controllo di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio motivazionale è precluso se il ricorrente non indica specifiche ragioni di fatto diverse tra la decisione di primo e quella di secondo grado.
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