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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27366/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame del merito, dovendo applicare i principi sulla prova presuntiva dei ricavi occultati mediante finanziamenti soci e sulla prova dell'inerenza dei costi ai fini della deducibilità e della detrazione IVA.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA 2007, con recupero a tassazione di ricavi non dichiarati pari a euro 825.000, ritenuti occultati mediante la simulazione di una serie di finanziamenti dei soci alla società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello l'Ufficio aveva visto respingere il gravame dalla CTR, che aveva ritenuto l'accertamento fondato solo su sospetti e non su elementi certi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., per avere la CTR escluso la valenza presuntiva degli elementi offerti dall'Ufficio e non addossato alla società l'onere di provare la reale natura dei versamenti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 TUIR, per avere la CTR ritenuto deducibili costi per euro 5.000 sulla base delle sole fatture, senza prova dell'inerenza e senza ulteriore documentazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza non è stata ritenuta nulla perché, pur non essendo chiarissima, supera il minimo costituzionale richiesto per la validità della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della decisione tributaria deve esistere in modo sufficiente; nel caso concreto la CTR non è incorsa in nullità perché ha espresso una conclusione intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciato per la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma qui escluso.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; la CTR avrebbe dovuto valutare gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della reale provenienza dei finanziamenti e dell'inerenza dei costi incombe sul contribuente quando l'Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova dei maggiori ricavi se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della prova presuntiva richiede una verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Amministrazione finanziaria.

  • art. 2467 c.c.

    "il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito"

    La nozione di finanziamento soci richiede attenzione alla situazione finanziaria della società; la Corte ne trae argomento per affermare che la giustificazione dell'operazione non può fondarsi solo su asserita necessità, ma deve essere supportata da elementi provati dal contribuente.

  • art. 109 TUIR

    Per la deducibilità dei costi occorre la prova dell'inerenza; fatture e scritture contabili, da sole, non bastano se l'Ufficio contesta la mancanza di prova dei fatti giustificativi.

Massime di principio

  • In materia di accertamento reddituale, la simulazione o l'apparente qualificazione di versamenti dei soci come finanziamenti può essere superata dall'Ufficio mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; una volta allegata tale prova presuntiva, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, anche indiziaria, della reale natura dei versamenti e della disponibilità finanziaria dei soci.
  • La legittimità fiscale di un finanziamento soci opponibile all'Amministrazione non può essere affermata in astratto sulla sola base dell'affermazione di utilità o necessità per la società: occorre la dimostrazione di elementi concreti che rendano ragionevole l'operazione rispetto alle esigenze dell'impresa e alla capacità finanziaria dei soci.
  • Ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione IVA, fatture e scritture contabili attestano l'esistenza formale dell'operazione, ma non sono di per sé sufficienti a provare l'inerenza della spesa; la prova dell'esistenza, della natura del costo e dei suoi fatti giustificativi incombe sul contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità la motivazione è nulla solo se scende sotto il minimo costituzionale; l'uso di espressioni dubitative non determina di per sé nullità, se la decisione esprime comunque una ratio decidendi intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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