Cassazione Civile, Ordinanza n. 33796/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione/irrogazione sanzione notificato nel 2016 a una società che, avendo aderito a un condono fiscale, non aveva versato entro il 31 dicembre 2011 le somme dichiarate e già iscritte a ruolo. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in appello, invece, la decisione veniva riformata perché la cartella presupposta, notificata nel 2008, era stata ritenuta irregolare e l’intimazione di pagamento del 2013 intempestiva rispetto al termine del 31 dicembre 2011, con conseguente caducazione del fondamento della sanzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del giudicato esterno e dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza d’appello avesse riesaminato vizi della cartella presupposta non più deducibili perché già coperti da una precedente ordinanza della Cassazione e comunque non opponibili nel giudizio contro l’atto sanzionatorio, che è impugnabile solo per vizi propri; (2) violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto invalida la notifica della cartella esattoriale secondo il rito degli irreperibili assoluti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso dei contribuenti. La Corte ha ritenuto che il vizio della notifica della cartella non fosse più deducibile nel giudizio contro il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione, soprattutto perché i contribuenti non avevano impugnato l’intimazione di pagamento regolarmente notificata nel 2013, che li aveva resi edotti della cartella. Inoltre, ha affermato che, per la sanzione prevista dall’art. 2, comma 5-ter, d.l. 138/2011, rileva l’omesso pagamento entro il 31 dicembre 2011 delle somme dovute in base al condono, a prescindere dall’eventuale mancata o tardiva attivazione delle azioni di riscossione coattiva entro il medesimo termine. I contribuenti sono stati condannati in solido alle spese di primo grado, appello e legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 138 del 2011
L’intimazione di pagamento prevista dalla norma non condiziona la configurabilità della sanzione per omesso versamento entro il termine finale del 31 dicembre 2011; la mancata attivazione coattiva nel termine non esclude la sanzione.
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138 del 2011
L’omesso pagamento entro il 31 dicembre 2011 delle somme derivanti dall’adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002 rende applicabile la sanzione prevista, indipendentemente dalle vicende della riscossione successiva.
art. 16, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
L’atto di contestazione si è trasformato in provvedimento di irrogazione della sanzione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Gli atti autonomamente impugnabili possono essere contestati solo per vizi propri; la mancata notificazione di atti precedenti autonomamente impugnabili consente l’impugnazione congiunta, ma non la deduzione di vizi di atti non più tempestivamente contestati.
art. 19, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546 del 1992
Il provvedimento che irroga sanzioni è un atto autonomamente impugnabile.
art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992
L’avviso di mora è atto autonomamente impugnabile; l’intimazione di pagamento vi è equiparata dalla Corte ai fini della impugnabilità.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
ognuno degli atti autonomamente impugnabili" ... "può essere impugnato solo per vizi propri"
La doglianza relativa alla notifica della cartella non può essere fatta valere contro un atto successivo se l’intimazione di pagamento che rendeva edotto il contribuente non è stata impugnata.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come disciplina del rito degli irreperibili assoluti, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel motivo sul giudicato esterno e sul coordinamento con altra causa pregiudiziale.
Richiamato nel motivo sul giudicato esterno; la Corte ha valorizzato la preclusione derivante dalla precedente ordinanza di legittimità.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso la causa nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale base per la decisione nel merito nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri; i vizi di un atto presupposto non possono essere nuovamente dedotti contro un atto successivo quando il contribuente abbia già avuto contezza del presupposto tramite un atto autonomamente impugnabile non impugnato nei termini.
- L’intimazione di pagamento regolarmente notificata che renda noto al contribuente l’esistenza della cartella esattoriale deve essere tempestivamente impugnata; in difetto, non è più consentito far valere l’asserita omessa o invalida notifica della cartella in un successivo giudizio contro un diverso atto della riscossione o sanzionatorio.
- Per la sanzione prevista dall’art. 2, comma 5-ter, d.l. 138/2011, l’elemento decisivo è il mancato pagamento entro il termine finale del 31 dicembre 2011 delle somme dovute per effetto dell’adesione ai condoni, non essendo necessario che entro lo stesso termine l’Amministrazione abbia già completato le azioni esecutive o notificato un’intimazione di pagamento.
- Quando la questione è definita sulla base di un precedente specifico di legittimità e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, con rigetto originario del ricorso della parte soccombente.
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