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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14914/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

I dipendenti civili avevano chiesto l'accertamento del diritto alle differenze retributive tra la propria fascia stipendiale e quella prevista per il grado di maresciallo, con conseguente condanna del Ministero al pagamento. Una parte dei ricorrenti sosteneva anche che il proprio diritto fosse già coperto da giudicato in forza di precedenti sentenze del Tribunale di Lecce che avevano riconosciuto e poi quantificato un'indennità collegata allo svolgimento di determinate attività in ambito militare. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto cinque censure: violazione del giudicato esterno; erronea negazione della possibilità di far valere il diritto prima di Cass. Sez. U. n. 25837/2007; erronea affermazione di un abusivo frazionamento del credito; violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 per avere escluso l'equiparazione economica per la diversità di status tra civili e militari; omesso rilievo della mancata contestazione, per alcuni ricorrenti, delle allegazioni sullo svolgimento di mansioni superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha rilevato, innanzitutto, che l'eccezione di tardività/inammissibilità del controricorso ministeriale era infondata, poiché la notificazione del ricorso era nulla in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, e la costituzione del Ministero aveva sanato il vizio. Nel merito processuale, ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità e completezza ex art. 366 c.p.c., perché non riportava né localizzava adeguatamente gli atti e i passaggi rilevanti delle decisioni invocate e delle allegazioni asseritamente non contestate; inoltre, ha dichiarato inammissibili le censure formulate come "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", non più proponibili nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Ha infine osservato che la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di trattamento economico del personale civile del Ministero della difesa, regolato dalla contrattazione collettiva, e di impossibilità di una piena equiparazione con il personale militare. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere il vincolo del giudicato esterno derivante da precedenti decisioni di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla formazione del giudicato interno/esterno.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al principio di non contestazione; la Corte ha escluso che la censura fosse specificamente e adeguatamente illustrata.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e completezza nella esposizione e localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    La Corte ha affermato che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della motivazione o la sua apparenza integra nullità della sentenza, non un vizio di sufficienza della motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1), c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono offerti argomenti per mutarla.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne esclude l'operatività nel raffronto tra personale civile e personale militare.

  • art. 3, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per affermare che il personale militare resta soggetto a disciplina di diritto pubblico, con conseguente non piena equiparabilità al personale civile.

  • art. 52, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 3, comma 1, L. n. 78/1983

    Richiamato come base del precedente riconoscimento di un'indennità in favore di parte dei ricorrenti.

  • art. 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1995

    Richiamato insieme alla L. n. 78/1983 quale fonte del precedente diritto all'indennità invocata dai ricorrenti.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicati come base della trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e corredate dalla precisa riproduzione o localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fondano; la mera deduzione della violazione di giudicato o di non contestazione, senza puntuale indicazione del contenuto rilevante, è inammissibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito denunciare in cassazione la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo si limita alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
  • L'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata si sia conformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorrente non offra argomenti idonei a mutarlo.
  • Nel rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della difesa, il trattamento economico del personale civile è determinato dalla contrattazione collettiva, mentre il personale militare resta soggetto a una disciplina di diritto pubblico; da ciò deriva la preclusione a una piena equiparazione retributiva tra le due categorie sulla sola base dell'eguaglianza di mansioni o di status.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, è sanata dalla costituzione del resistente; in tal caso il termine per il controricorso decorre solo dalla valida instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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