DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394
Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto del Presidente della Repubblica che disciplina per il personale militare dell'Esercito (escl. Arma dei Carabinieri), Marina e Aeronautica (esclusi dirigenti e militari di leva) gli aspetti normativi (periodo 1/1/1994-31/12/1997) e quelli economici (validi 1/1/1994-31/12/1995): aumenti stipendiali, indennità operative e pensionabili, assegni funzionali, orario di lavoro (36 ore settimanali e incrementi obbligatori), ferie, permessi, missioni, trasferimenti, sicurezza sul lavoro e coperture finanziarie. Prevede inoltre meccanismi provvisori di perequazione inflattiva e contiene successive modifiche (DPR 1996, DPR 1999, interventi normativi successivi).
Norme retributive e disciplinari per il personale militare delle Forze armate (1994-1997)
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