Cassazione Civile, Ordinanza n. 25769/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, sulla base di movimentazioni bancarie rilevate ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF. Il contribuente impugnava l'atto e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava l'accertamento, ritenendo non fornita una prova analitica dell'estraneità degli accrediti a fatti imponibili. In Cassazione il contribuente proponeva due motivi sostanzialmente sovrapponibili: con il primo denunciava la mancata motivazione della sentenza d'appello sulla asserita inidoneità della documentazione prodotta a giustificazione dei versamenti, lamentando che la CTR non avesse esaminato i documenti e avesse richiamato una precedente sentenza della Cassazione riferita allo stesso contribuente ma a diverso periodo d'imposta; con il secondo deduceva, sotto il profilo della violazione di legge, l'inidoneità dei documenti allegati ex art. 32 d.P.R. 600/73. La censura, in sostanza, mirava a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito in ordine all'assenza di una prova analitica liberatoria.
La decisione
La Corte rileva che la CTR si è attenuta al consolidato principio in tema di accertamenti bancari, secondo cui gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 introducono una presunzione legale a favore dell'Erario, superabile dal contribuente solo con prova analitica e specifica riferita a ciascun versamento. Osserva inoltre che la censura sulla pretesa errata utilizzazione della precedente sentenza è infondata, perché il richiamo della CTR era limitato al principio di diritto; quanto alla documentazione asseritamente non esaminata, il ricorrente non ne indicava specificamente contenuto, collocazione processuale e rilevanza, con conseguente difetto di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
accertamenti bancari; presunzione legale a favore dell'erario; prova analitica del contribuente
Le movimentazioni bancarie costituiscono base presuntiva legale per il recupero a tassazione; il contribuente deve fornire una prova analitica della non imponibilità di ciascun versamento.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in materia di accertamenti bancari
Anche in ambito IVA opera una presunzione legale sulle risultanze dei conti correnti, superabile solo con prova specifica del contribuente.
non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici
La presunzione derivante dalle indagini bancarie non è una presunzione semplice, ma legale, e quindi non richiede i requisiti tipici dell'art. 2729 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
denunciato dal ricorrente nel secondo motivo
La censura di violazione di legge non può essere usata per sovvertire una valutazione di fatto se il motivo non individua specificamente l'errore di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
denunciato dal ricorrente nel primo motivo
La doglianza di omessa motivazione non può tradursi in una contestazione generica dell'apprezzamento delle prove.
requisito della specificità del ricorso a pena di inammissibilità
Chi deduce l'omesso esame di documenti deve indicarli specificamente, trascriverne il contenuto essenziale e spiegare il nesso causale con la decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti rilevati sui conti del contribuente operano quale presunzione legale a favore dell'Erario, che non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
- Per superare tale presunzione il contribuente deve offrire una prova analitica e specifica, riferita a ciascuna singola movimentazione, idonea a dimostrare l'estraneità del movimento a operazioni imponibili.
- Il richiamo del giudice di merito a precedenti della Corte di cassazione è corretto quando è utilizzato per enunciare il principio di diritto pertinente, non quando lo si invochi come sostituto della valutazione di merito.
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'omesso esame o la cattiva valutazione di documenti, il ricorrente deve rispettare un rigoroso onere di specificità, indicando con precisione i documenti, il loro contenuto e il nesso con la decisione impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.
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