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Sentenza

Sentenza del 11/09/2020 n. 94 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Processo tributario - impugnazione della cartella di pagamento non validamente notificata - conoscenza tramite estratto di ruolo - ammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di otto cartelle di pagamento per molteplici censure tra cui nullità della notifica delle cartelle e degli atti presupposti, tardività delle notifiche, nullità per notifica via PEC senza attestazione di conformità, difetto di motivazione degli atti, omessa preventiva comunicazione (avviso bonario), prescrizione dei crediti e illegittimità delle sanzioni. Il ricorso si fonda anche sull'ammissibilità dell'impugnazione della cartella non validamente notificata di cui il contribuente ha avuto conoscenza tramite estratto di ruolo.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione. Ha accolto parzialmente il ricorso soltanto con riferimento alla cartella n. 05620180004255813000 (IRPEF 2003), annullandola per mancanza di prova della notifica. Ha rigettato il ricorso per tutte le altre cartelle: l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto ricevute PEC o avvisi di ricevimento per la maggior parte delle cartelle e l'Agenzia delle Entrate ha provato le notifiche degli atti presupposti; molte censure sono state dichiarate inammissibili per tardività (non proposte entro 60 giorni dalla notifica) o prive di interesse. Ha inoltre ritenuto infondata la eccezione di prescrizione in relazione alle cartelle regolarmente notificate. Per le spese di lite ha condannato A T S.r.l. al pagamento dell'85% delle spese a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (liquidate in Euro 4.420,00) e al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di La Spezia (liquidate in Euro 5.000,00), compensando per il restante 15%.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Disciplina le modalità di notifica della cartella di pagamento; il giudice conferma che la prova della notifica può essere data dall'avviso di ricevimento o dalla relata ove prevista e che non è sempre necessario produrre copia cartacea dell'atto notificato

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Principio richiamato dalle Sezioni Unite: l'impugnazione della cartella non validamente notificata è ammissibile anche se il contribuente ha avuto conoscenza tramite estratto di ruolo; questa lettura è tutelare del diritto di accesso alla giustizia del contribuente

  • D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 14

    Ha introdotto/rafforzato l'obbligatorietà/possibilità della notifica mediante PEC per imprese e professionisti; la notifica via PEC è considerata valida e producendo certezza su data/ora di spedizione e ricezione

  • D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), artt. 20 e 21

    Attribuiscono valore probatorio e requisiti ai documenti informatici e alle firme elettroniche; il giudice è chiamato a valutare l'idoneità dei formati informatici diversi dal p7m e può ritenere valido anche il pdf ove sussistano garanzie di provenienza e integrità

  • D.P.C.M. 13 novembre 2014, allegati

    Regole tecniche sui formati documentali (pdf/pdf-A indicati come idonei alla conservazione e garanzia di integrità); utile per ritenere valida la trasmissione di cartelle in formato pdf via PEC

  • Codice di procedura civile, art. 145

    Regole per la notifica alle persone giuridiche; la notifica alla sede sociale può validamente essere effettuata consegnando l'atto ad addetto alla ricezione

  • Codice di procedura civile, artt. 139, 140 e 149-bis

    Norme sulle notifiche alle persone fisiche e sulle forme speciali; il Tribunale sottolinea che molte di queste regole non si applicano alle notifiche dirette via servizio postale dall'agente della riscossione o sono derogate nelle notifiche via PEC

  • D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39

    Stabilisce l'onere dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore quando la controversia coinvolge atti impositivi presupposti; chiarisce i profili di legittimazione passiva

  • Principio giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 ottobre 2015, n. 19704)

    Conferma che è ammissibile impugnare una cartella non validamente notificata quando il contribuente ne ha avuto conoscenza tramite estratto di ruolo e che incombe sull'agente della riscossione l'onere di provare documentalmente l'avvenuta notifica

  • Principio giuridico (art. 1335 c.c. citato dalla giurisprudenza)

    Richiamato per la presunzione di conoscenza dell'atto una volta correttamente spedito e consegnato, superabile solo con prova che il destinatario era senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione o che il plico non conteneva l'atto

Massime di principio

  • Se il contribuente ha preso conoscenza di una cartella tramite estratto di ruolo, l'impugnazione è ammissibile: grava sull'agente della riscossione l'onere di provare documentalmente la notifica dell'atto.
  • Le notifiche via PEC eseguite verso indirizzi ufficialmente registrati (es. INI-PEC) sono valide e forniscono certezza di data/ora; il formato pdf può essere idoneo se la provenienza e l'integrità risultano dalle ricevute PEC e dagli elementi di certificazione.
  • Quando la notifica è stata effettuata presso la sede di una persona giuridica, la consegna ad un addetto alla ricezione è valida, salvo che il destinatario provi l'assenza di rapporto o l'occasionalità del ricevente.
  • Le contestazioni relative a vizi formali o di notifica delle cartelle regolarmente notificate devono essere proposte entro i termini processuali (in genere 60 giorni dalla notifica), altrimenti risultano inammissibili per tardività.
  • Nelle controversie che investono la validità degli atti impositivi presupposti la legittimazione passiva spetta all'ente impositore; il concessionario che riceve l'impugnazione deve chiamare l'ente per non esporsi alle conseguenze della lite.
  • La produzione delle ricevute di consegna (PEC o avviso di ricevimento) costituisce prova rilevante della notifica; la prova del contenuto del plico non è sempre necessaria a carico dell'agente della riscossione salvo che il destinatario dimostri concretamente che il plico era vuoto o conteneva atto diverso.
  • La prescrizione del credito può essere sollevata nel giudizio di impugnazione di una cartella validamente notificata e va valutata sulla base del termine proprio della specifica imposta; la mera eccezione deve essere tempestiva e provata.

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