Sentenza del 11/09/2020 n. 18841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva rinotificato, dopo annullamento in autotutela del precedente avviso, un nuovo avviso di accertamento (maggiori ricavi Euro 355.750; costi non di competenza Euro 2.200; costi non documentati Euro 20.750) determinando maggiori imposte IRAP e IVA. La società aveva impugnato l'avviso e ottenuto accoglimento in primo grado per violazione del principio del ne bis in idem; la CTR, pur escludendo la violazione del ne bis in idem, rigettava l'appello dell'Ufficio sul merito ritenendo: 1) la sola mancata esibizione delle distinte di magazzino non giustificasse un accertamento induttivo 'puro' ai sensi del DPR 600/1973 art.39, comma 2; 2) i costi contestati erano adeguatamente documentati; 3) i costi esclusi erano correttamente valutati secondo il principio di competenza. L'Agenzia ha proposto tre motivi in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per difetto di costituzione del litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento IRAP (richiamando la giurisprudenza di legittimità). Ha dunque cassato la sentenza impugnata, dichiarato nullo l'intero giudizio e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Varese in diversa composizione con l'ordine di integrare il contraddittorio citando anche i soci; ha demandato alla CTP la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non si è pronunciata sul merito delle contestazioni tributarie.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Norma sull'accertamento induttivo; la CTR ha ritenuto che la sola mancata esibizione delle distinte di magazzino non giustifichi l'applicazione di un accertamento induttivo 'puro' ai sensi di questa disposizione.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1997, n. 446, artt. 17 e 44
Richiamati in relazione al profilo dell'IRAP: la coincidenza degli elementi economici che determinano l'imposta societaria e l'imposta dei soci giustifica, secondo la giurisprudenza, il litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell'IRAP.
Giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012)
Principio utilizzato dalla Corte: l'IRAP presenta profili tali da vincolare il tributo dovuto dai soci al giudicato sull'imposta a carico della società, determinando l'obbligo di litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio IRAP.
Principio del "ne bis in idem"
Principio invocato in primo grado contro la rinotifica dell'avviso dopo annullamento in autotutela; la CTR lo ha ritenuto insussistente nel caso concreto, mentre la Cassazione non ha deciso sul merito perché ha cassato per nullità procedurale.
Massime di principio
- Negli accertamenti IRAP promossi nei confronti di società di persone è necessario costituire in giudizio anche i soci: la loro mancata citazione può determinare la nullità dell'intero giudizio.
- La Corte può rilevare d'ufficio la nullità per difetto di litisconsorzio necessario; in tal caso la sentenza di merito viene cassata e la causa rinviata per integrazione del contraddittorio.
- La sola mancata esibizione delle distinte di magazzino non è di per sé sufficiente a giustificare un accertamento induttivo 'puro' ai sensi dell'art.39, comma 2, DPR 600/1973: occorrono ulteriori elementi obiettivi che legittimino il modello induttivo.
- Questioni relative a ne bis in idem con rinotifica dopo annullamento in autotutela vanno valutate caso per caso: non è automatica la violazione del principio, dipende dalle modalità e dall'effettivo duplicarsi del procedimento.
- Se il procedimento viene annullato e rinviato per integrazione (es. chiamata dei soci), il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche le questioni di merito in presenza del contraddittorio pienamente costituito.
- In giudizi tributari la correttezza formale del contraddittorio e la presenza delle parti necessarie è requisito sostanziale che può pregiudicare la validità della decisione se non rispettato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 set 2020Sentenza del 11/09/2020 n. 94 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 11 set 2020Sentenza del 11/09/2020 n. 18837 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 set 2020Sentenza del 11/09/2020 n. 18838 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 set 2020Sentenza del 11/09/2020 n. 18839 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 set 2020Sentenza del 11/09/2020 n. 18842 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 set 2020Sentenza del 10/09/2020 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →