Sentenza del 11/09/2020 n. 18842 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica, aveva rettificato le dichiarazioni della societa' per l'anno 2006: aveva accertato un maggior valore delle rimanenze finali relative agli animali in stalla pari a Euro 1.302.305 e considerato indetraibile una quota di IVA pari a Euro 16.666 riferita a una fattura di Euro 468.000 di cui era stato effettivamente pagato solo Euro 368.000. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della societa'. In appello la C.T.R. ha ridotto il valore delle rimanenze riconosciute alla soccidante a Euro 750.000 motivando una ripartizione 'equitativa' del maggior valore tra proprietaria e soccidari (che avevano sostenuto costi di alimentazione e cura) e ha confermato la decisione di primo grado sulla IVA. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) che, trattandosi di beni di proprieta' della societa', il maggior valore delle rimanenze compete interamente alla proprietaria e non puo' essere ridotto per le spese sostenute da terzi; (ii) che la motivazione dell'appello in ordine al diniego della detrazione IVA e' apparente e non rende intellegibili le ragioni del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla societa' (assorbendo gli altri motivi incidentali). Ha ritenuto errata la riduzione a Euro 750.000 operata dalla C.T.R., poiche' la quantificazione delle rimanenze finali deve riflettersi interamente nel reddito della proprietaria degli animali e non puo' essere diminuita per spese sostenute dai soccidari. Inoltre la Corte ha censurato la motivazione della C.T.R. sul punto IVA come manifestamente apparente e priva di spiegazioni sulle ragioni del rigetto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 92
La norma sul trattamento delle rimanenze e' stata interpretata nel senso che il maggior valore delle giacenze (accrescimento del valore degli animali) compete al proprietario degli animali e non puo' essere diminuito per costi sostenuti da terzi soccidari
Codice civile, articolo 2170 e ss.
Richiamato per i profili civilistici relativi alla titolarita' e alla gestione degli animali: la proprieta' dei capi determina la imputazione del valore delle rimanenze al proprietario
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36
Norma processuale invocata in relazione ai motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia dato una motivazione apparente sul punto IVA, violando i criteri di adeguata motivazione richiesti
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 12
Richiamato nella discussione sull'eventuale applicazione della progressione delle sanzioni; la Corte non si e' pronunciata nel merito ma ha rinviato gli aspetti procedurali alla Commissione di rinvio
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1 (n. 3, n. 4, n.5)
Fondamento giurisdizionale dei motivi di cassazione: la Corte ha accolto le censure per violazione di legge e per motivazione apparente/insufficiente
Codice di procedura civile, articolo 112
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia su questioni sollevate (come le sanzioni); la Corte ha rilevato omissioni che devono essere esaminate in sede di rinvio se rilevanti
Massime di principio
- Quando la proprieta' dei capi di bestiame e' della societa', qualsiasi incremento di valore delle rimanenze riferibile all'accrescimento (aumento ponderale) compete al proprietario e deve essere assoggettato a tassazione nel suo reddito; le spese sostenute da terzi (soccidari) per alimentazione o cura non riducono automaticamente il valore delle rimanenze della proprietaria se non vi e' un chiaro titolo contrattuale che trasferisca tale diritto.
- In casi di contratti di 'soccida' o simili con terzi, e' fondamentale la documentazione contrattuale che disciplini la titolarita' economica dei capi e l'attribuzione dei costi: in mancanza di clausole che trasferiscano diritti economici, il valore delle rimanenze resta imputato al proprietario formale.
- Sulla deducibilita' o detraibilita' dell'IVA occorre motivazione chiara e specifica: il giudice d'appello deve spiegare compiutamente le ragioni del proprio convincimento, specie quando l'Ufficio contesta la detrazione perche' l'importo fatturato non e' stato interamente pagato. L'assenza di motivazione sostanziale integra motivo di cassazione.
- Per la gestione del contenzioso tributario e per evitare ripercussioni negative, il contribuente deve conservare e produrre documentazione che provi proprieta', movimentazioni e pagamenti (fatture, ricevute di pagamento, contratti con i soccidari, registri delle giacenze), in modo che la valutazione delle rimanenze e della detrazione IVA possa essere ricostruita con precisione.
- Se una decisione di merito e' viziata per errore di diritto o motivazione apparente, la Corte di cassazione puo' cassare e rinviare la causa per un nuovo esame: in situazioni analoghe e' probabile che la questione sulla quantificazione delle rimanenze e sull'IVA venga riesaminata nel merito dalla commissione di rinvio.
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