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Sentenza

Sentenza del 11/09/2020 n. 18837 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda la domanda di rimborso di un credito IVA relativo al 2005 sorto su fatture emesse da professionisti; tali crediti di rivalsa erano stati soddisfatti solo parzialmente in sede di concordato (falcidiati). L'Ufficio ha riconosciuto il rimborso solo nella misura corrispondente a quanto effettivamente riversato ai fornitori dalla procedura e ha sospeso/negato parzialmente il rimborso per evitare un "salto di imposta" nel caso in cui i fornitori emettessero note di variazione per l'imposta non soddisfatta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che, a seguito dell'omologa della proposta concordataria, il diritto alla detrazione/rimborso del committente deve essere modulato in funzione della percentuale di soddisfacimento prevista e realizzata nella procedura concordataria. L'omologa costituisce il momento in cui si determina il mutamento degli elementi per la detrazione e legittima la limitazione/parziale diniego del rimborso per evitare duplicazioni o ingiustificati arricchimenti della procedura concorsuale.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    artt. 17, 18, 19, 24, 25, 26

    Norme che regolano detrazione e rettifiche IVA: la detrazione nasce dalla fattura ma e' soggetta a rettifica (art.26) in caso di mancato pagamento; in presenza di concordato l'omologa modifica la base imponibile e limita l'esercizio della detrazione in base a quanto effettivamente recuperabile.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 19, comma 1, lett. g)

    L'atto che nega o condiziona la restituzione di tributi rientra tra gli atti impugnabili; il provvedimento di sospensione/parziale revoca del rimborso puo' essere qualificato come diniego parziale impugnabile ai sensi dell'art.19.

  • Legge Fallimentare (L.F.)

    Disciplina la graduazione dei crediti nelle procedure concorsuali: il rango del credito e la percentuale di soddisfacimento prevista incidono sull'aspettativa di recupero e quindi sulla misura in cui la detrazione puo' essere esercitata dal committente.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) / Direttiva 2006/112/CE

    art. 11 (ex art.90), artt. 184-185 (art.73 Dir. 2006/112/CE e articoli 184-185 Dir. 2006/112/CE)

    Principi comunitari interpretati dalla Corte di Giustizia: la rettifica della base imponibile del fornitore e la corrispondente rettifica della detrazione del committente devono essere coerenti. L'omologa del concordato e' evento che modifica gli elementi per la detrazione e obbliga alla rettifica; la deroga prevista per operazioni non pagate non si applica automaticamente all'omologa del concordato.

  • Corte di Giustizia UE, sentenze rilevanti

    es. C-396/16 (T-2) 22/02/2018; altre pronunce (Tratave C-672/17; SCT C-146/19; Di Maura C-246/16)

    La giurisprudenza UE conferma che l'omologa del concordato costituisce causa che richiede rettifica della detrazione per il committente e riduzione della base imponibile per il fornitore quando il credito e' definitivamente non recuperabile.

Massime di principio

  • In caso di concordato preventivo omologato il diritto alla detrazione IVA del committente va modulato in funzione della percentuale di soddisfacimento prevista nella proposta omologata: non basta la mera ricezione della fattura per ottenere rimborso integrale.
  • L'omologa della proposta concordataria e' il momento rilevante (dies decisivus) che determina il mutamento degli elementi per la detrazione e legittima la rettifica anticipata della detrazione stessa.
  • L'Amministrazione finanziaria puo' sospendere o limitare il rimborso del credito IVA quando sussista una ragionevole certezza che il credito di rivalsa non sara' integralmente soddisfatto (per evitare un 'salto di imposta' o un doppio riconoscimento).
  • L'emissione di note di variazione da parte del fornitore attiene primariamente alla posizione del prestatore; per il committente rileva l'esito della procedura concorsuale (omologa e riparto) piuttosto che l'eventuale successiva contabilizzazione del fornitore.
  • Un rimborso integrale al committente, se non collegato alla effettiva soddisfazione dei creditori, puo' comportare ingiustificato arricchimento della procedura concorsuale e duplicazione dell'agevolazione fiscale a danno dell'Erario.
  • Il provvedimento amministrativo che nega o condiziona il rimborso puo' essere qualificato e impugnato come atto previsto dall'art.19 D.lgs. 546/1992; l'interprete puo' riqualificarne la natura in funzione degli effetti giuridici prodotti.
  • Se la liquidazione concordataria avra' esiti diversi da quelli prospettati nella proposta omologata, la detrazione potra' essere successivamente rettificata in aumento o diminuzione in relazione all'effettiva percentuale di soddisfacimento raggiunta.

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