Sentenza del 11/09/2020 n. 18839 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava un'intimazione di pagamento per IRPEG (circa Euro 296.988) derivante da condono L. 289/2002, deducendo l'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e la conseguente decadenza/termine di notifica ai sensi del DPR n. 602/1975, art.25. In primo grado il ricorso fu rigettato; in appello la CTR dichiarò l'inammissibilità dell'appello per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello all'agente della riscossione, ritenendo irrilevante la costituzione dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione la ricorrente lamentava che la CTR avrebbe dovuto chiedere l'esibizione dell'avviso di ricevimento e che la CTR ha omesso di considerare la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e la regola del litisconsorzio processuale prevista dal D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che poiché in primo grado si erano costituiti sia l'Agenzia delle Entrate sia l'agente della riscossione, sussisteva un litisconsorzio processuale necessario (D.Lgs. 546/1992, art.53) che imponeva, in caso di mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti, non l'inammissibilità del gravame ma l'ordine al giudice di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c.; pertanto la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio (chiamata in causa della parte omessa). La Corte ha inoltre demandato la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla CTR.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53
Sancisce l'obbligo di chiamare tutte le parti necessarie nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che l'esistenza della costituzione in primo grado determina litisconsorzio processuale necessario anche in appello.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 7 e 20
Richiamati nei motivi di cassazione in relazione alle regole sul procedimento tributario e sulle impugnazioni; la decisione sottolinea l'applicazione coordinata delle norme procedurali del contenzioso tributario.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1975, articolo 25
Riguarda i termini e gli effetti della notifica degli atti di riscossione; la società aveva dedotto la decadenza dell'Ufficio per decorrenza dei termini ex art.25.
Codice di procedura civile, articolo 331
Norma che consente al giudice, quando manca il contraddittorio di una parte necessaria, di ordinare l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha affermato che l'applicazione di tale rimedio è obbligatoria e alternativa alla dichiarazione di inammissibilità.
Codice di procedura civile, articolo 100
Richiamato come parametro di valutazione della motivazione; la censura riguardava insufficiente motivazione sulla legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Fondamento formale del ricorso per cassazione impugnato: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondati i motivi connessi alla violazione del principio di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Se in primo grado si sono costituite più parti (Agenzia e agente della riscossione), in appello sussiste un litisconsorzio processuale che impone la presenza di tutte le parti: l'omessa impugnazione/non notifica nei confronti di una di esse non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello ma l'obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto d'appello verso l'agente della riscossione può far discutere la perfezione della notificazione, ma non esime il giudice d'appello dal verificare e, se necessario, ordinare l'integrazione del contraddittorio quando la parte era già presente nel giudizio di primo grado.
- In contenzioso tributario occorre distinguere tra legittimazione sostanziale e processuale: l'Agenzia delle Entrate può essere parte necessaria anche se la controversia riguarda atti dell'agente della riscossione; la regola del litisconsorzio processuale mira a garantire il giusto contraddittorio.
- Il rimedio corretto per il giudice quando manca una parte necessaria in appello è ordinare l'integrazione del contraddittorio; la mancata adozione di tale rimedio espone la sentenza a nullità e alla cassazione con rinvio.
- Per i contribuenti è importante produrre la prova della perfezione della notificazione (es. avviso di ricevimento); tuttavia, quando la controparte si è già costituita in primo grado, la difesa può chiedere al giudice l'integrazione del contraddittorio invece di subire subito la dichiarazione di inammissibilità.
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