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Sentenza

Sentenza del 10/09/2020 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Genova

Riscossione e misure cautelari - società di capitali estinta - cartella di pagamento notificata al socio - responsabilità - condizioni e limiti - art. 2495 c.c.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale notificata al ricorrente quale coobbligato in solido per debiti tributari della G srl (IVA, IRAP, IRES anni 2005-2007). Il ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva perché la G srl era stata cancellata dal registro delle imprese e nel bilancio finale di liquidazione non risultava alcuna distribuzione di somme o beni ai soci; ha quindi invocato l'art. 2495 c.c. secondo cui la responsabilità dei soci sorge soltanto entro la misura delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Ha inoltre sostenuto che l'onere della prova di una eventuale distribuzione grava sull'Amministrazione finanziaria.

La decisione

Il Collegio ha accolto il ricorso, annullando la cartella esattoriale e compensando le spese di giudizio. La Commissione ha ritenuto che, in presenza di cancellazione della società e di bilancio finale di liquidazione dal quale non risulta alcun riparto ai soci, la richiesta di pagamento nei confronti dell'ex socio è infondata. È stato affermato che l'estensione soggettiva della responsabilità tributaria necessita di una fonte normativa primaria e che l'art. 2495 c.c. non prevede un subentro automatico degli ex soci nelle obbligazioni sociali: la responsabilità sussiste solamente se i soci hanno effettivamente ricevuto somme o beni in liquidazione (o in specifiche ipotesi di dolo/colpa), e tale presupposto deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria. Mere supposizioni su una spartizione extracontabile dei proventi dell'evasione non sono sufficienti.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    "Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dovuto a colpa di questi."

    La Commissione interpreta la norma nel senso che la responsabilità dei soci per i debiti sociali non sorge automaticamente con la cancellazione della società, ma è limitata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione; pertanto l'Amministrazione deve provare che vi sia stato un riparto e che il socio abbia effettivamente percepito somme o beni.

  • art. 23 Cost.

    Richiamata quale principio di riserva di legge: l'estensione soggettiva della responsabilità tributaria ad altri soggetti richiede norma primaria (legge) e non può fondarsi su automatismi interpretativi.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 17-bis

    Richiamato in relazione agli effetti del ricorso (il ricorso ha effetti di reclamo ai sensi di tale norma).

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 63, comma 2

    Richiamato per l'estinzione del processo nel caso in cui la società non abbia riassunto il giudizio nei termini, con consolidamento della pretesa dell'Ufficio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 68, comma 1, lett. c-bis

    Norma su cui l'Ufficio ha iscritto a ruolo le imposte e sanzioni a seguito della mancata riassunzione del giudizio; è il titolo cui l'Agenzia ha fatto riferimento per la cartella notificata ai soci.

  • Cass. n. 7679/2012

    Citata per il principio secondo cui, prima di agire contro l'ex socio, l'Amministrazione deve dimostrare la distribuzione dell'attivo e la riscossione di una quota da parte del socio; la mera possibilità che proventi dell'evasione siano stati spartiti extracontabilmente non è sufficiente.

  • SS.UU. Cass. nn. 6070 e 6071 del 12.03.2013

    Richiamate dall'Amministrazione nella sua difesa per sostenere effetti successori della cancellazione; la Commissione ha però considerato che non giustificano un'automatica responsabilità illimitata dei soci senza prova di riparto.

  • Cass. sent. 9672/2018

    Citada dall'Amministrazione per affermare che, in presenza di occultamento di reddito, è lecito presumere una distribuzione non risultante dal bilancio finale; la Commissione ha ritenuto però che in assenza di prova specifica tale presunzione non possa essere applicata nel caso concreto.

  • Sentenze CTP Genova nn. 479/12/15 e 1325/3/17

    Decisioni di merito che, in casi concreti, hanno ritenuto inattendibile il piano di riparto quando è provato l'occultamento di ricavi, desumendo la responsabilità dei soci; citate dall'Ufficio ma non ritenute decisive dalla Commissione nel caso esaminato.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta automaticamente la responsabilità illimitata dei soci per i debiti tributari della società; l'art. 2495 c.c. limita la responsabilità ai soli importi effettivamente riscossi in conseguenza del bilancio finale di liquidazione.
  • L'Amministrazione finanziaria che intende agire nei confronti degli ex soci deve provare il presupposto della responsabilità: che sia avvenuta la distribuzione dell'attivo e che il singolo socio abbia effettivamente ricevuto una quota.
  • Mere supposizioni o presunzioni non supportate da elementi di fatto sulla spartizione extracontabile dei proventi dell'evasione non sono sufficienti a far sorgere la responsabilità del socio; occorre prova concreta o, nei casi estremi, dolo/colpa dimostrata.
  • In presenza di prova convincente di occultamento di ricavi e di inattendibilità del bilancio finale di liquidazione, i giudici possono ritenere giustificata la ricostruzione di una spartizione e quindi la responsabilità dei soci; tuttavia il relativo onere probatorio resta a carico dell'Amministrazione.
  • Se nella liquidazione emergono responsabilità imputabili ai liquidatori (colpa nel mancato pagamento), i liquidatori possono essere chiamati a rispondere; va quindi distinta la posizione dei soci rispetto a quella dei liquidatori.
  • In caso di incertezze interpretative della normativa o della giurisprudenza rilevanti ai fini della decisione, il giudice può compensare le spese di giudizio.

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