Sentenza del 11/09/2020 n. 18838 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava l'ammontare del corrispettivo pagato per l'acquisto del marchio (---) da parte della (---) srl il 29 luglio 2003 per Euro 245.000.000, ritenendolo sovrastimato. In sede di verifica l'Ufficio aveva originariamente fissato il valore in Euro 62.000.000, poi corretto per errore materiale a Euro 92.972.174; con avviso di accertamento del 4/9/2009 recuperava a tassazione parte delle quote di ammortamento dedotte nel 2004, determinando una maggiore imposta IRES di Euro 1.762.712 e IRAP di Euro 323.145, oltre interessi e sanzioni. La società impugnò l'atto: la CTP di Milano annullò l'avviso; la CTR Lombardia confermò la decisione di primo grado ritenendo congruo il prezzo di acquisto in considerazione di precedenti transazioni tra parti indipendenti (2012 e 2008) e delle perizie prodotte dalla contribuente. L'Agenzia propose ricorso per cassazione denunciando insufficiente motivazione della sentenza di appello ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto in parte inammissibili alcune censure (per tentativo di riesame di merito) e infondate le restanti: il giudice di appello non ha equivocato la fonte dei confronti con transazioni tra parti indipendenti (aveva richiamato la vendita del gruppo nel 2002 e una successiva operazione del 2008), la valutazione che il valore del marchio potesse incorporare gran parte del valore del gruppo era logicamente sostenibile sulla base dei documenti contabili prodotti, e le perizie stragiudiziali commissionate dalla parte sono prove atipiche ammissibili e liberamente valutabili. Conseguentemente il provvedimento impositivo è stato confermato annullando il motivo di cassazione e condannando l'Agenzia al rimborso delle spese (Euro 15.000 più accessori).
Norme richiamate
articolo 110 TUIR
citato nel p.v.c. come criterio di valutazione del marchio
riferimento alla nozione fiscale del valore normale utilizzato dall'Ufficio per ricalcolare il valore del marchio; la Corte non ha modificato la valutazione di merito operata dal giudice di appello sulla base dei dati probatori
articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5
violazione denunciata dall'Agenzia con motivo unico (insufficiente motivazione)
la Corte ha applicato la norma limitando il sindacato di legittimità ai vizi specifici di motivazione: ha dichiarato inammissibile la censura che chiedeva il riesame del merito e ha valutato infondate le censure rimaste
Principio giurisprudenziale sulla valutazione delle perizie stragiudiziali
Sez. 5, sent. n. 2193/2015; Sez. 5, sent. n. 5776/2000; Sez. 5, sent. n. 18021/2016 (richiamate nel ragionamento)
le perizie commissionate dalla parte costituiscono prove atipiche ammissibili e valutabili dal giudice tributario; non sono prive di valore soltanto perché prodotte dalla parte e possono essere considerate insieme ad altri elementi probatori
Massime di principio
- Le operazioni infragruppo di trasferimento di intangibili possono essere ritenute congrue se esistono transazioni comparabili tra parti indipendenti che attribuiscono valori simili al bene.
- Per contestare la congruità del prezzo di trasferimento il fisco deve fornire motivazioni specifiche e non può limitarsi a formulazioni generiche; in Cassazione vige un sindacato di legittimità sulla motivazione, non un riesame pieno del merito.
- Le perizie extragiudiziali commissionate dalla parte non sono automaticamente prive di valore probatorio: sono elementi atipici liberamente valutabili dal giudice insieme ad altre prove e documentazione contabile.
- Se il valore del marchio è connesso al valore dell'intero gruppo, è logicamente sostenibile considerare che parte significativa del prezzo pagato per il gruppo ricada sul marchio, purché ciò sia documentato e giustificato.
- Nel dedurre un vizio di motivazione è necessario formulare censure specifiche e circostanziate; la semplice riproposizione del merito o il copia-incolla dei motivi di appello rende la censura inammissibile in Cassazione.
- Per la difesa in casi analoghi è importante produrre: comparables (transazioni tra indipendenti), perizie tecniche qualificate, documentazione contabile che colleghi il valore dell'asset al prezzo pagato e argomentazioni dirette a confutare i rilievi tecnici dell'Ufficio.
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