Cassazione Civile, Ordinanza n. 21817/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2011 da una avvocata iscritta all'albo ma non alla relativa cassa per limiti di reddito. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo e, in ogni caso, avevano ritenuto prescritto il credito, fissando il dies a quo della prescrizione alla scadenza del termine di pagamento dei contributi e giudicando tardiva la nota inviata dall'ente nel 2017. L'ente ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione alla normativa sulla Gestione separata e agli obblighi dichiarativi, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito contributivo e dunque comportasse la sospensione del termine di prescrizione. Ha inoltre contestato l'impostazione della Corte territoriale come se vi fosse un automatismo tra omissione del quadro RR e occultamento doloso del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'orientamento per cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera esternazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo. Quanto alla sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c., ha ribadito che essa richiede una condotta del debitore tale da rendere il credito sostanzialmente non azionabile, e non una semplice difficoltà di accertamento. La sentenza impugnata aveva già compiuto un accertamento di merito escludendo che la mancata compilazione del quadro RR integrasse doloso occultamento del debito; tale accertamento, qualificato come giudizio di fatto, non è stato censurato in modo rituale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a sollecitare una diversa valutazione di fatto
richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del credito contributivo
la sospensione opera solo quando la condotta del debitore renda per il creditore sostanzialmente impossibile agire, non quando renda solo più difficile l'accertamento del credito
norma istitutiva dell'obbligo contributivo alla Gestione separata richiamata dall'ente ricorrente
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo e degli adempimenti connessi
richiamato nel quadro degli obblighi dichiarativi e di controllo dei contributi
art. 10, comma 1, D.Lgs. 241/1997
richiamato in relazione alla compilazione della dichiarazione dei redditi e del quadro RR
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
richiamato in relazione alla necessità di indicare specificamente un fatto storico decisivo non esaminato, requisito non rispettato dal ricorrente
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
ha fondato la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamato per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che non costituisce presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito richiede una condotta del debitore idonea a rendere il credito sostanzialmente non esigibile o non azionabile; non basta una mera difficoltà di accertamento.
- La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo: occorre un accertamento in fatto specifico sulla sussistenza del dolo.
- Quando la decisione di merito ha escluso, con apprezzamento di fatto, il dolo occultamento, la censura in cassazione deve investire specificamente quel fatto storico decisivo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale; non è sufficiente una critica generica al ragionamento decisorio.
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