Cassazione Civile, Ordinanza n. 13096/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in tema di avviso di accertamento ICI 2010 relativo ad aree edificabili. Con cinque motivi ha dedotto: (1) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che i criteri comunali richiamati non fossero sufficienti a determinare il valore venale; (2) nullità per motivazione apparente, per asserita contraddittorietà della CTR nel ritenere non probanti i documenti della società, ma attendibile la delibera comunale; (3) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. circa la presenza di vincoli idrogeologici e urbanistici; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo a tali vincoli e alla conseguente riduzione del valore imponibile; (5) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c., per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e mancata comparazione con aree similari. La Corte ha esaminato i motivi ritenendoli infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la sussistenza di motivazione apparente o di contrasto irriducibile nella sentenza impugnata; ha ritenuto sufficiente, ai fini motivazionali, il richiamo nell'avviso di accertamento alla delibera comunale sui valori minimi delle aree edificabili, trattandosi di atto generale conosciuto o conoscibile dal contribuente; ha affermato che la prova di un minor valore o di una minore edificabilità gravava sulla contribuente; ha escluso la violazione del principio di non contestazione, rilevando che il Comune aveva contestato le deduzioni della società; ha ribadito che i vincoli urbanistici/idrogeologici non escludono la natura edificabile dell'area ma incidono solo sulla quantificazione del valore venale e che, nel caso concreto, non era stata data prova dell'incidenza di tali vincoli sulla base imponibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
La presenza di vincoli urbanistici o idrogeologici non esclude la qualificazione del terreno come area edificabile, ma può incidere soltanto sul suo valore venale e quindi sulla base imponibile ICI.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
I criteri comunali di stima possono concorrere alla determinazione del valore delle aree edificabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o mancanza assoluta di motivazione percepibile.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando le ragioni della decisione siano tra loro incompatibili e non consentano di ricostruire l'iter logico-giuridico.
Non è violato se il giudice ritiene non provato un fatto pur dopo la contestazione avversaria; nel caso concreto il Comune aveva comunque contestato le deduzioni della contribuente.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
È ammessa la motivazione per relationem, purché coerente con la funzione di rendere comprensibili le ragioni dell'atto; l'allegazione non è letta in senso formalistico quando l'atto richiamato è generale e conoscibile.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
Richiamato quale parametro sulla motivazione degli atti impositivi, in combinazione con lo Statuto del contribuente.
L'onere di provare il minor valore del bene e l'incidenza dei vincoli sulla base imponibile grava sul contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ICI sulle aree edificabili, il richiamo nell'avviso di accertamento a una delibera comunale generale sui valori minimi può integrare una motivazione sufficiente, senza necessità di riprodurre o allegare sempre il testo dell'atto richiamato, quando esso sia conoscibile dal contribuente.
- La contestazione del valore venale di un'area edificabile richiede che il contribuente alleghi e provi elementi oggettivi idonei a dimostrare un valore inferiore rispetto a quello accertato dall'Ufficio; la mera deduzione di vincoli non basta se non ne viene provato l'effettivo impatto economico.
- I vincoli urbanistici o idrogeologici non escludono, di per sé, la natura edificabile del terreno ai fini ICI: essi incidono soltanto sulla quantificazione del valore venale in comune commercio e, quindi, sulla base imponibile.
- La nullità per motivazione apparente sussiste solo in presenza di un contrasto irriducibile o di una motivazione del tutto incomprensibile; non basta che la parte non condivida la valutazione delle prove o che ravvisi asserite incoerenze con gli atti prodotti.
- Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia espressamente contestato il fatto allegato, e comunque non sostituisce l'onere probatorio gravante sulla parte che invochi una riduzione della base imponibile.
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