Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo alla rettifica dei valori dei beni ereditari. In particolare, hanno contestato: l'estensione automatica, nei loro confronti, del giudicato formatosi in una causa promossa da altri coeredi; la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento; la sospensione e proroga dei termini applicate dalla CTR; l'insufficiente motivazione della sentenza e dell'avviso di accertamento; nonché la mancata valutazione delle contestazioni riguardanti la congruità dei valori attribuiti ai beni caduti in successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso di P.L. e il primo e il secondo motivo del ricorso di P.G., respingendo gli altri motivi. Ha stabilito che il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale non può essere esteso d'ufficio agli altri coobbligati: l'interessato deve chiedere espressamente di avvalersene ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. La Corte ha invece confermato che la sospensione dei termini prevista dalla L. n. 413 del 1991 era applicabile e che l'avviso notificato entro il 1° gennaio 1996 non era tardivo. Poiché la CTR aveva erroneamente ritenuto definitivamente accertati an e quantum sulla base del giudicato relativo agli altri coeredi, senza esaminare le contestazioni sulla congruità dei valori e sulla motivazione dell'avviso, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 1306 c.c.

    La sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

    Il giudicato formatosi tra l'Amministrazione e un coobbligato non produce automaticamente effetti sfavorevoli nei confronti degli altri coobbligati. Il coobbligato estraneo al giudizio può invece invocare una sentenza favorevole resa a favore di altro coobbligato, purché lo chieda espressamente e non abbia già subito un giudicato contrario.

  • D.P.R. n. 637 del 1972, art. 26

    Disciplina i termini per l'accertamento del maggior valore dei beni ereditari. Nel caso esaminato, il termine è stato computato a partire dal pagamento dell'imposta principale e, considerando la sospensione legislativa, l'avviso è stato ritenuto tempestivo.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36

    Richiamato in relazione alla responsabilità solidale nell'ambito dell'imposta sulle successioni e ai rapporti tra i diversi coobbligati.

  • L. n. 413 del 1991, artt. 53 e 57

    La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 57, anche per effetto delle successive modifiche normative, si applica sia ai termini già pendenti sia a quelli iniziati durante il periodo di sospensione.

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 4, comma 1, lett. m), n. 1, convertito nella L. n. 75 del 1993

    Ha esteso la disciplina della sospensione anche ai termini relativi all'accertamento delle imposte considerate dalla L. n. 413 del 1991.

  • Art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost.

    Impongono una motivazione effettiva della decisione. La CTR non aveva esaminato adeguatamente le contestazioni relative alla valutazione dei beni e alla motivazione dell'avviso.

Massime di principio

  • In materia di obbligazioni tributarie solidali, il giudicato relativo a un coobbligato non può essere applicato d'ufficio agli altri: ciascun contribuente conserva, di regola, la propria autonomia processuale.
  • Il coobbligato rimasto estraneo a un giudizio può chiedere di beneficiare di una sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato, salvo che la decisione favorevole dipenda da ragioni personali o che nei suoi confronti si sia già formato un giudicato contrario.
  • Quando si intende invocare il giudicato favorevole di altro coobbligato, la richiesta deve essere formulata espressamente nel processo; il giudice non può sostituirsi alla valutazione del contribuente.
  • La sospensione legislativa di un termine di decadenza può operare anche quando il termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione, salvo diversa previsione normativa.
  • Un giudice tributario non può considerare definitivamente accertati il maggior valore e la pretesa fiscale solo perché una decisione analoga è passata in giudicato nei confronti di altri soggetti: deve esaminare le specifiche contestazioni del contribuente.
  • Gli avvisi di accertamento devono indicare in modo comprensibile i criteri e gli elementi posti a fondamento della rettifica; un richiamo generico alla legge può essere insufficiente se non consente al contribuente di difendersi concretamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.