Cassazione Civile, Ordinanza n. 23806/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento sintetico per le annualità 2007 e 2008, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo incongruente il reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa desunta da beni-indice. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendone la nullità per mancanza di valida sottoscrizione/delega e, nel merito, contestando la ricostruzione della capacità contributiva. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 18, 53 e 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto nuova in appello la questione della decadenza dei dirigenti dell'Agenzia in seguito alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, quando in realtà era stata già dedotta sin dal primo grado la nullità degli avvisi per difetto di delega; inoltre contestava l'affermazione secondo cui la pronuncia costituzionale avrebbe salvato gli atti già adottati dai dirigenti decaduti. Con il secondo motivo ha lamentato, sotto la forma del vizio di omesso esame, la mancata valutazione del documento di delega/ordine di servizio prodotto dall'Agenzia, ritenuto privo dei requisiti di legge, e ha richiamato le norme processuali e sostanziali in tema di prova e sottoscrizione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva dichiarato inammissibile la questione, ma ne aveva esaminato il merito, affermando correttamente che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012 non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati di carriera direttiva ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973; ha inoltre rilevato che la CTR aveva implicitamente ritenuto valido l'ordine di servizio/delega prodotto in giudizio, sicché non vi era omesso esame. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: infondato perché reiterava sostanzialmente la medesima censura; inammissibile perché l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici precisi e non questioni, argomentazioni o deduzioni difensive, e perché la CTR aveva comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina l'accertamento sintetico sulla base della capacità di spesa e dei beni-indice
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale nel motivo di ricorso sulla proponibilità delle questioni in appello
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale sul contenuto dell'appello tributario
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale sulle eccezioni e le difese nel giudizio tributario
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore non incide, se vi è valida delega
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni difensive
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla valutazione del documento prodotto
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
richiamato dal ricorrente con riferimento alla prova documentale
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove documentali
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012
la declaratoria di incostituzionalità non travolge la validità degli atti emessi da funzionari delegati di carriera direttiva
legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012, richiamata nel passaggio sulla declaratoria di incostituzionalità
Corte costituzionale n. 37 del 2015
pronuncia evocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che non incide sulla validità degli atti sottoscritti da funzionari delegati validamente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di avvisi di accertamento tributario, la sottoscrizione è valida quando sia apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario munito di valida delega di carriera direttiva; la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che aveva consentito le nomine dirigenziali non incide automaticamente sugli atti così sottoscritti.
- La questione della validità della delega e quella della decadenza del dirigente possono essere trattate nel merito anche se la sentenza di merito non le affronta espressamente, quando la soluzione adottata presuppone logicamente la validità del titolo di sottoscrizione o travolge le censure incompatibili.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso e decisivo, non le mere questioni giuridiche, le argomentazioni difensive o la richiesta di diversa valutazione di documenti già esaminati dal giudice di merito.
- Non integra omesso esame il mancato richiamo di tutte le risultanze istruttorie, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche solo implicitamente.
- Quando la censura di legittimità ripropone sostanzialmente la medesima doglianza già esaminata sotto altra veste, il motivo può risultare infondato o inammissibile per improprio utilizzo del vizio denunciato.
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