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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19866/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina dalla notifica, da parte dell’Agente della riscossione, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni fiscali di due annualità. La società destinataria ha impugnato la cartella sostenendone l’illegittimità, la nullità e la prescrizione quinquennale del credito iscritto a ruolo. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello la decisione è stata confermata. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al disconoscimento delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dall’Amministrazione e al mancato procedimento di verificazione; 2) omessa pronuncia su tale disconoscimento e sulla verificazione; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’asserita inesistenza della notifica delle comunicazioni di irregolarità; 4) violazione dell’art. 2944 c.c. per avere la CTR considerato la domanda di rateazione e i pagamenti parziali come atti interruttivi della prescrizione; 5) violazione degli artt. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e 2948, n. 4, c.c. per non avere riconosciuto la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non è proponibile il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il disconoscimento di una copia fotostatica richiede una contestazione specifica, chiara e circostanziata della difformità rispetto all’originale, mentre la contestazione generica è inefficace. Il terzo motivo è stato reputato infondato poiché la CTR aveva effettivamente esaminato sia la questione della notifica delle comunicazioni di irregolarità sia quella dell’istanza di rateazione, escludendo quindi l’omessa pronuncia. Il quarto motivo è stato rigettato perché la domanda di rateazione e definizione agevolata, anche se formulata con riserva, integra riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. Il quinto motivo è stato rigettato poiché il termine di prescrizione per interessi e sanzioni è quinquennale, ma nel caso concreto era stato interrotto dall’istanza di rateizzazione presentata nel 2015. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1993

    indicato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali da cui è derivata la cartella

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    indicato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA da cui è derivata la cartella

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si allegano le diverse ragioni di fatto delle sentenze di merito

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando l’appello conferma integralmente la decisione di primo grado, nei giudizi soggetti alla disciplina introdotta dal d.l. n. 83 del 2012

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012

    la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, opera per gli appelli introdotti dopo l’11 settembre 2012

  • artt. 214, 215, 216 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per il disconoscimento delle copie documentali; la Corte ribadisce la necessità di una contestazione specifica e circostanziata

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della copia fotostatica richiede l’indicazione chiara delle difformità rispetto all’originale, non essendo sufficienti contestazioni generiche

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato se il giudice di merito ha effettivamente esaminato le questioni dedotte, anche solo implicitamente nelle argomentazioni della sentenza

  • art. 2944 c.c.

    la domanda di rateazione costituisce riconoscimento di debito e interrompe la prescrizione, anche se accompagnata da formule di riserva

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per la prescrizione delle sanzioni tributarie; la Corte conferma il termine quinquennale

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    richiamato per la prescrizione quinquennale di interessi e prestazioni periodiche, applicata alla pretesa sugli interessi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è esperibile contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes facti delle due pronunce.
  • Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia fotostatica deve essere chiaro, specifico e circostanziato: non bastano contestazioni generiche o clausole di stile, occorrendo l’indicazione puntuale delle difformità o delle parti mancanti/alterate.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito affronti la questione, anche in forma sintetica o implicita, purché dalla motivazione emerga un effettivo esame del thema decidendum.
  • La domanda di rateazione del debito tributario costituisce, di regola, riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., anche se presentata con formule di salvezza o riserva.
  • Per i crediti relativi a interessi e sanzioni tributarie non coperti da giudicato si applica il termine di prescrizione quinquennale; tuttavia, tale termine è suscettibile di interruzione per effetto di atti del debitore qualificabili come riconoscimento del debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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