Cassazione Civile, Ordinanza n. 18145/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento e da un atto di contestazione notificati a una società, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato il reddito ai fini IRES e IRAP, contestando da un lato componenti positivi non contabilizzati in operazioni infragruppo e, dall'altro, il mancato versamento della ritenuta alla fonte su una promozione consistente nell'offerta ai clienti di un viaggio premio in Egitto, subordinato al raggiungimento di determinati volumi di acquisto. La CTP aveva accolto i ricorsi della società; la CTR aveva riformato la decisione solo sul punto del viaggio premio, ritenendo integrata un'operazione a premio tassabile, mentre aveva confermato la sentenza di primo grado sul transfer pricing, reputando legittimo il metodo cost plus mark-up. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi; con il secondo motivo ha denunciato la falsa applicazione delle norme sulle operazioni a premio e la violazione delle norme civilistiche sulla proposta al pubblico e sul contratto, sostenendo che non vi fosse una operazione a premio ma una compravendita con prestazioni corrispettive, o in alternativa un obbligo di rimborso del costo del viaggio; l'Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando con il primo motivo motivazione apparente sulla questione transfer pricing, con il secondo la violazione dell'art. 110, comma 7, TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente la prova della contribuente, e con il terzo la mancata applicazione dell'imposta sostitutiva prevista per i premi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo della società, ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia e ha assorbito il terzo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla qualificazione del viaggio come operazione a premio e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte ha ritenuto che il viaggio non fosse un premio in senso tributario perché inserito in singoli contratti sinallagmatici e non destinato a una cerchia indeterminata di destinatari; sul transfer pricing ha invece reputato la motivazione della CTR sufficiente e corretta, e ha escluso la violazione dell'art. 110, comma 7, TUIR e dell'art. 2697 c.c. per l'uso del metodo cost plus, considerato ammissibile e adeguatamente giustificato in relazione alle peculiarità del caso.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice omette di esaminare domande o eccezioni di merito, non questioni puramente processuali.
Nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l'appellante si limiti a ribadire le ragioni già poste a sostegno dell'atto impugnato.
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata per il regime delle operazioni a premio e della ritenuta alla fonte; la Corte ha escluso che la fattispecie concreta vi rientrasse.
art. 19, comma 8, L. n. 449/1997
Norma richiamata per l'imposta sostitutiva sui premi; è rimasta assorbita perché la fattispecie non è stata qualificata come operazione a premio.
art. 1, commi 1 e 2, d.P.R. n. 430/2001
Definisce il campo delle operazioni a premio e della promessa al pubblico; la Corte ha ritenuto che l'offerta del viaggio, inserita in un contratto bilaterale, non vi rientrasse.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 430/2001
Le promesse al pubblico o clausole accessorie al contratto non integrano operazioni a premio e restano fuori dal relativo regime tributario.
Richiamato dalla ricorrente per la qualificazione negoziale; la Corte ha valorizzato il contenuto sinallagmatico dell'operazione oltre la formale etichetta di premio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di promessa al pubblico; esclusa l'applicabilità perché l'iniziativa era inserita in contratti corrispettivi e non rivolta a destinatari indeterminati.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente al minimo costituzionale.
Richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza tributaria; la motivazione è stata reputata non apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto integrato.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione; la CTR ha comunque esposto il nucleo argomentativo della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Parametro costituzionale del dovere di motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
In tema di transfer pricing non impone in assoluto il solo metodo CUP; il metodo cost plus è utilizzabile se adeguatamente selezionato e giustificato in relazione al caso concreto.
La prova della conformità al valore normale grava sulla parte che la allega; nel caso concreto la CTR ha ritenuto che la contribuente avesse assolto tale onere.
Il valore normale delle transazioni infragruppo può essere determinato mediante metodi OCSE idonei, anche diversi dal CUP, se coerenti con le caratteristiche della fattispecie.
Norma processuale richiamata per il controricorso della ricorrente principale al ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche mediante riproposizione delle ragioni già svolte a sostegno dell'atto impugnato; non può quindi fondarsi su tale solo profilo un vizio di omessa pronuncia.
- Un'iniziativa commerciale non integra operazione a premio quando l'attribuzione del bene o del servizio è inserita in un contratto sinallagmatico e corrispettivo, rivolto a soggetti determinati, e non in una promessa al pubblico destinata a una platea indifferenziata.
- Ai fini del transfer pricing, il metodo cost plus non è di per sé illegittimo rispetto al metodo CUP; la scelta del metodo di comparazione va valutata in concreto e può essere sorretta da motivazione adeguata che consideri funzioni, rischi e peculiarità del mercato e del gruppo.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente se espone, sia pure sinteticamente, la ragione della scelta del metodo e della decisione adottata.
- L'onere di provare la conformità delle transazioni infragruppo al valore normale ricade sulla parte che invoca tale conformità, ma il giudice può ritenerlo assolto anche sulla base di un metodo di stima ritenuto attendibile e coerente con il caso concreto.
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