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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05899/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La vicenda origina da un avviso di accertamento notificato a una società poi fallita, fondato sulle movimentazioni bancarie e sulla ricostruzione induttiva del reddito, con recupero a tassazione di prelevamenti e versamenti non giustificati come reddito occulto. In pendenza del giudizio di impugnazione promosso dall'ex amministratore nell'interesse della società, l'Ufficio notificava avvisi anche ai due soci, assumendo la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili in ragione della ristretta base sociale. Il socio ricorrente proponeva sette motivi: 1) contestava la declaratoria di carenza di legittimazione dell'ex amministratore/fallito a impugnare l'accertamento societario, sostenendo che il curatore, autorizzato a non ricorrere, aveva fatto salvi i diritti dei soci; 2) censurava il raddoppio dei termini di accertamento, ritenendo che non potesse operare nei suoi confronti per difetto di denuncia penale a suo carico; 3) deduceva la violazione dello Statuto del contribuente per mancato contraddittorio preventivo; 4) invocava la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 41 Carta UE per l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale; 5) lamentava anche il difetto di motivazione dell'avviso, ritenendo insufficiente la notifica del PVC al precedente legale rappresentante; 6) contestava la presunzione di riparto degli utili occulti ai soci di società a ristretta base; 7) denunciava omesso esame delle difese giustificative delle movimentazioni bancarie contestate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, riconoscendo che il socio non amministratore era legittimato a impugnare l'accertamento societario quando l'organo fallimentare avesse scelto di non agire, ma ha precisato che, nel caso concreto, l'ex amministratore non era legittimato a impugnare per conto della società una volta che la curatela, con valutazione negativa di convenienza, aveva scelto di non proporre ricorso; ha inoltre accolto in parte il secondo motivo, limitatamente all'IRAP, rilevando che il raddoppio dei termini non opera per tale imposta. Sono stati invece ritenuti infondati i motivi terzo, quarto e quinto sul contraddittorio e sulla motivazione dell'atto, perché nei rapporti relativi a società a ristretta base sociale opera la presunzione di conoscenza degli affari societari e, per i tributi non armonizzati, non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo. È stato respinto anche il sesto motivo sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, in quanto la presunzione è ammessa in caso di società a ristretta base, salvo prova contraria del mancato riparto o del reinvestimento. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per il ricalcolo dell'imponibile escludendo l'IRAP e per il riesame delle questioni coerenti con l'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    la dichiarazione di fallimento priva il fallito della capacità di stare in giudizio nelle controversie patrimoniali, ma resta una legittimazione eccezionale solo in caso di inerzia degli organi fallimentari; se invece la curatela compie una valutazione negativa sulla convenienza dell'impugnazione, il fallito non può agire

  • art. 43, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il raddoppio dei termini di accertamento opera quando emergano fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dal suo esito, salvo uso pretestuoso della norma

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il termine di accertamento si raddoppia in presenza di elementi che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale; non opera invece per l'IRAP

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in tema di raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente dovuto per tutti i tributi; per i tributi non armonizzati opera solo nei casi espressamente previsti

  • art. 6, par. 3, CEDU

    invocato dalla parte ricorrente a garanzia del contraddittorio, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato in relazione al diritto a una buona amministrazione e al contraddittorio, ma non ritenuto violato nel caso concreto

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    la motivazione dell'avviso non è viziata per il solo fatto che il PVC sia stato notificato al precedente legale rappresentante

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in caso di società a ristretta base partecipativa, salva prova contraria

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa del fallito in caso di inerzia degli organi concorsuali

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per incardinare le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi; il vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale

Massime di principio

  • Quando il contribuente fallito sia stato destinatario di un atto impositivo relativo a presupposti formatisi prima del fallimento, la sua capacità di impugnarlo è esclusa se la curatela ha effettuato una scelta negativa di convenienza e non è rimasta inerte; la legittimazione sussidiaria del fallito opera solo in caso di vera inerzia degli organi della procedura.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'emersione di fatti che rendano obbligatoria la denuncia penale, non necessariamente la denuncia effettiva o una condanna; tuttavia tale meccanismo non si estende automaticamente a tributi per i quali non sono previste rilevanze penali, come l'IRAP nel caso esaminato.
  • Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e superare la prova di resistenza.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, purché il fatto noto della ristrettezza della compagine sia oggetto di specifico accertamento; il socio può superare la presunzione dimostrando mancata distribuzione, accantonamento o reinvestimento.
  • In sede di legittimità non è deducibile come omesso esame una censura che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o delle difese già scrutinata implicitamente dalla motivazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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