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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24240/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale stipulato tra una società concessionaria e un Comune, con previsione di un canone annuo parametrato ai volumi di gas distribuiti. Alla scadenza del contratto, la società ha sostenuto che, cessato il rapporto negoziale e operando solo la prosecuzione ex lege del servizio in ordinaria amministrazione fino al subentro del nuovo gestore, non fosse più dovuto il canone pattuito nel contratto; in via subordinata ha chiesto la rideterminazione del credito del Comune in misura inferiore, secondo discipline sopravvenute e secondo il regime del nuovo schema contrattuale. Il Comune ha invece sostenuto che, per effetto della normativa sopravvenuta e dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, il gestore uscente restasse obbligato a corrispondere il canone previsto dal contratto anche nel periodo di prosecuzione del servizio. La società ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) deducendo il contrasto dell'art. 1, comma 453, L. n. 232/2016 con il diritto dell'Unione europea, in particolare con i principi di non discriminazione, certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e tutela della proprietà e della libertà d'impresa; 2) deducendo l'illegittimità costituzionale della medesima norma per violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost., soprattutto per retroattività irragionevole, disparità di trattamento e compressione della libertà economica e della proprietà; 3) deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e degli artt. 342 e 116 c.p.c., contestando sia la qualificazione del "ius superveniens" come norma interpretativa, sia la ritenuta genericità della censura sull'insostenibilità economica dell'obbligo di pagamento del canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo il contrasto della norma interpretativa con il diritto dell'Unione europea e con la Costituzione, valorizzando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 239/2021 e il quadro complessivo di rimedi previsti dall'ordinamento per reagire ai ritardi della pubblica amministrazione e per riequilibrare l'assetto economico della concessione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, che si era fondata sulla contraddittorietà interna del gravame e sulla mancanza di una specifica critica alla reale motivazione della decisione impugnata. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 7, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164

    il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento

    la prosecuzione ex lege del servizio non esclude, di per sé, la permanenza dell'obbligo di pagamento del canone concessorio previsto dal contratto, secondo la lettura confermata dallo ius superveniens

  • art. 46-bis, comma 4, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222

    canone di cui all'art. 46-bis, comma 4

    è richiamato come parametro normativo che conferma la rilevanza del canone nel periodo interinale

  • art. 1, comma 453, L. 11 dicembre 2016, n. 232

    l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto

    norma di interpretazione autentica che conferma l'obbligo del gestore uscente di pagare il canone anche nella fase di prosecuzione ex lege del servizio

  • art. 267 TFUE

    invocato come base per la richiesta di rinvio pregiudiziale, ma la Corte non ravvisa la necessità del rinvio

  • art. 3, comma 1, direttiva 98/30/CE

    gli Stati membri dell'Unione assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, e non fanno discriminazioni tra esse per quanto riguarda i loro diritti od obblighi

    la Corte esclude che la norma interna determini una discriminazione incompatibile con la direttiva

  • artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    non risultano violati perché l'obbligo di canone non ha portata confiscatoria

  • art. 3 Cost.

    la disciplina non è ritenuta irragionevole né discriminatoria

  • art. 41 Cost.

    non è ravvisata una compressione illegittima della libertà di iniziativa economica privata

  • art. 42 Cost.

    non è ravvisata una lesione costituzionale del diritto di proprietà

  • art. 97 Cost.

    non è ravvisata violazione del buon andamento o irragionevolezza tali da travolgere la disciplina

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato per il parametro sovranazionale, ma la Corte esclude il contrasto della norma interna

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato

  • artt. 30 e 31 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    indicati come rimedi avverso silenzio e inerzia della pubblica amministrazione, potenzialmente idonei a tutelare il concessionario

  • art. 165, comma 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione

    consente il riequilibrio delle condizioni della concessione in presenza di eventi non imputabili al concessionario

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    giustifica la compensazione integrale delle spese per la novità della questione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per censurare la presunta genericità dell'appello, ma la censura non supera la ratio della decisione impugnata

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo in tema di valutazione delle risultanze processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nella disciplina delle concessioni di servizi di distribuzione del gas, la prosecuzione ex lege del rapporto fino al nuovo affidamento non esclude che permangano gli obblighi economici previsti dal contratto originario, se una norma di interpretazione autentica conferma tale soluzione.
  • La valutazione di compatibilità costituzionale ed eurounitaria di una norma che impone il pagamento del canone nel periodo interinale deve considerare l'intero sistema di rimedi predisposti dall'ordinamento, inclusi i poteri sostitutivi, le azioni contro l'inerzia della pubblica amministrazione e i meccanismi di riequilibrio economico-finanziario della concessione.
  • Non è sufficiente denunciare in astratto un preteso squilibrio del sinallagma o una maggiore onerosità del rapporto: occorre una critica specifica alla ratio decidendi della decisione impugnata e una puntuale allegazione dei profili di errore di diritto o di fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a reiterare censure già rivolte alla disciplina sostanziale ritenuta ingiusta in sé.
  • La norma interpretativa che conferma l'obbligo di pagamento del canone in fase di proroga legale non è di per sé irragionevole o confiscatoria se si inserisce in un quadro normativo che preserva la possibilità di revisione dell'equilibrio contrattuale e di tutela risarcitoria contro i ritardi dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioneImpugnazioniGiurisdizione
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziarioInternazionale privatoEsecuzioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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