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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29070/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato accoglimento della domanda di riscatto di un alloggio ERP presentata originariamente dall'assegnatario e coltivata, dopo il suo decesso, dalla moglie e poi dal figlio. Il ricorrente esponeva che l'assegnatario aveva richiesto il riscatto nel 1995, che l'ente gestore aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti solo molti anni dopo e che infine il comune aveva rigettato l'istanza ritenendo non provata la quinquennale convivenza richiesta per il subentro. In giudizio erano domandati, in via principale, l'accertamento del diritto al riscatto iure proprio e iure hereditatis; in via subordinata, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la perdita dell'occasione di acquistare l'alloggio e per l'asserita durata abnorme del procedimento, nonché il ristoro dei canoni versati durante il lungo iter amministrativo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 2043 c.c. e 2 l. n. 241/1990, oltre agli artt. 1175 e 1375 c.c. e al principio del neminem laedere, sostenendo che il procedimento amministrativo era durato 14 anni, che la P.A. era tenuta comunque al rispetto dei termini generali di conclusione del procedimento e che il ritardo era di per sé indice di colpa, non essendo stata allegata alcuna giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, di conseguenza, ha confermato il rigetto delle domande già deciso nei gradi di merito. Ha ritenuto che la censura non colpisse in modo adeguato la motivazione della sentenza impugnata, che il ricorso introducesse profili non chiariti come già dedotti nei gradi precedenti e che non fosse stata specificamente censurata l'eventuale apparenza della motivazione ex art. 132 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che la parte avrebbe potuto utilizzare lo strumento del silenzio amministrativo previsto dall'art. 2, comma 4-bis, l. n. 241/1990, invece di limitarsi a chiedere il risarcimento. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura era formalmente proposta per violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata efficace aggressione della ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa, ma non idoneo, nel caso concreto, a superare i rilievi di inammissibilità del motivo.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato per fondare la domanda risarcitoria da ritardo, ma la Corte non ha esaminato il merito della pretesa perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha adeguatamente contestato la ratio secondo cui, per la peculiarità del procedimento di riscatto ERP, la norma non era stata ritenuta applicabile nel caso concreto; ha inoltre osservato che il ritardo andava eventualmente fatto valere tramite gli strumenti contro il silenzio amministrativo.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in tema di buona fede e correttezza, ma non decisivo ai fini della decisione, che si è arrestata sul piano processuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1175 c.c. come fondamento del dovere di buona fede, ma non scrutinato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha osservato che tale vizio non era stato specificamente dedotto, sicché non poteva essere messa in discussione la tenuità/scarcezza della motivazione della sentenza d'appello sotto il profilo dell'apparenza.

  • art. 2, comma 4-bis, l. n. 241/1990

    È stato richiamato per affermare che la parte avrebbe potuto agire contro il silenzio amministrativo durante la perdurante inerzia della P.A., invece di perseguire soltanto la via risarcitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • l. n. 560/1993

    È stata considerata la disciplina speciale della cessione/riscatto degli alloggi ERP; la Corte d'appello aveva ritenuto che non prevedesse un termine di conclusione del procedimento, e la Cassazione non ha sovvertito tale esito per ragioni processuali.

  • l. n. 15/2005

    Richiamata per l'introduzione dell'art. 2, comma 4-bis, l. n. 241/1990, che consente la tutela contro il silenzio amministrativo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo è ambiguo, contraddittorio o non si confronta realmente con la motivazione decisiva, il ricorso è inammissibile.
  • Quando una questione implica accertamenti fattuali sullo svolgimento del procedimento amministrativo o sulla sua deduzione nei gradi di merito, il ricorrente deve indicare con precisione dove e come essa sia stata già proposta; in difetto, la doglianza non è scrutinabile in sede di legittimità.
  • La mera durata protratta del procedimento amministrativo non consente automaticamente il risarcimento del danno se la parte non ha prima o contestualmente utilizzato gli strumenti tipici di tutela contro il silenzio o l'inerzia della P.A., ove previsti.
  • La doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di provvedere deve essere costruita in coerenza con il quadro normativo speciale del procedimento; non è sufficiente richiamare in astratto i termini generali della legge n. 241/1990 senza confrontarsi con la disciplina specifica applicabile al caso.
  • Nel giudizio di cassazione la memoria non può introdurre nuove questioni o eccezioni, ma solo illustrare e chiarire i motivi già dedotti nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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